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Commenti: Art. 39 | Omnilex
Law
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Art. 39
Art. 38
Art. 40
Art. 39
812.21
LATer
Federal Act
1 gen 2002
Fonte originale
Chi utilizza sangue e suoi derivati è tenuto a:
registrare tutte le operazioni rilevanti per la sicurezza;
tenere dette registrazioni in modo tale da garantire l’identificazione del donatore e del destinatario del sangue.
A ogni prelievo di sangue vanno registrati segnatamente:
il cognome, il nome e la data di nascita del donatore;
la data del prelievo;
i risultati dei test e la loro interpretazione.
Delle persone escluse in quanto donatori va registrato:
il cognome, il nome e la data di nascita;
la data e il motivo dell’esclusione.
Delle persone cui vengono somministrati sangue o derivati del sangue va registrato:
il cognome, il nome e la data di nascita;
la data della somministrazione;
la caratterizzazione e la provenienza del sangue o dei suoi derivati.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente prevedere deroghe all’obbligo di registrazione per le trasfusioni autologhe.
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