Il sangue donato deve essere sottoposto a test in grado di rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori nonché a esami volti a garantire la tolleranza.
Il Consiglio federale definisce:
i test ai quali sottoporre il sangue al fine di rilevare la presenza di agenti patogeni o indicatori di agenti patogeni;
la procedura in caso di esito reattivo dei test;
gli esami che devono essere effettuati al fine di garantire la tolleranza;
le prescrizioni applicabili all’esecuzione dei test.
Può prevedere deroghe al test obbligatorio per le trasfusioni autologhe.
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