Le registrazioni di cui all’articolo 39 e tutti i documenti rilevanti devono essere conservati per 30 anni.1
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente prevedere:
la consegna all’Istituto delle registrazioni di cui all’articolo 39 e dei documenti importanti o la loro conservazione qualora l’attività aziendale termini prima della scadenza del termine di conservazione;
deroghe all’obbligo di conservazione per le trasfusioni autologhe.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1). ↩
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