Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell’Istituto, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da esso incaricate è retta dalla legge del 14 marzo 19581sulla responsabilità.
L’Istituto e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:
hanno violato importanti doveri d’ufficio;
il danno non è riconducibile a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.