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Commenti: Art. 79a | Omnilex
Law
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Art. 79a
Art. 79
Art. 80
Art. 79a
812.21
LATer
Federal Act
1 gen 2002
Fonte originale
Su richiesta dell’Istituto, l’Amministrazione federale delle finanze può gestire, nell’ambito della propria tesoreria centrale, le sue liquidità.
L’Amministrazione federale delle finanze può concedere all’Istituto prestiti a tassi d’interesse di mercato per garantirne la solvibilità.
L’Amministrazione federale delle finanze e l’Istituto convengono i dettagli di questa collaborazione.
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LATer · Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
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