Se un procedimento svolto dall’Istituto o dall’UDSC concerne principalmente reati commessi all’estero oppure risulta tanto complesso o oneroso che l’Istituto o l’UDSC non è in grado, con i mezzi di cui dispone, di concluderlo o di concluderlo entro un termine adeguato, l’Istituto o l’UDSC può sollecitare dal Ministero pubblico della Confederazione l’assunzione del procedimento. Il Ministero pubblico della Confederazione svolge il procedimento in applicazione del CPP1.