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Commenti: Art. 83 | Omnilex
Law
/
Art. 83
Art. 82a
Art. 84
Art. 83
812.21
LATer
Federal Act
1 gen 2002
Fonte originale
I Cantoni adempiono i compiti di esecuzione:
affidati loro dalla presente legge;
non espressamente affidati alla Confederazione.
I Cantoni comunicano all’Istituto i loro atti legislativi in materia di agenti terapeutici.
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LATer · Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
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