Le farmacie pubbliche e quelle ospedaliere devono essere titolari delle autorizzazioni di fabbricazione seguenti:
- le farmacie pubbliche, almeno di un’autorizzazione che permette la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a;
- le farmacie ospedaliere, almeno di un’autorizzazione che permette la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2.