L’Istituto tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei suoi impiegati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
determinare il fabbisogno di personale;
garantire l’organico necessario mediante il reclutamento di collaboratori;
conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali;
promuovere lo sviluppo dei collaboratori e fidelizzarli;
mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori;
provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure.
Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del proprio personale, inclusi i dati particolarmente degni di protezione:
dati relativi alla persona;
dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
È responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
Può comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.
Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
l’architettura, l’organizzazione e la gestione dei sistemi d’informazione;
il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
le autorizzazioni al trattamento dei dati;
le categorie di dati di cui al capoverso 2;
la protezione e la sicurezza dei dati.
Può prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. Emana le disposizioni di esecuzione.
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