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Commenti: Art. 47c | Omnilex
Law
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Art. 47c
Art. 47b
Art. 47d
Art. 47c
812.21
LATer
Federal Act
1 gen 2002
Fonte originale
Gli operatori economici comunicano, su richiesta, all’autorità competente:
tutti gli operatori economici da cui hanno ricevuto un dispositivo medico;
tutti gli operatori economici ai quali hanno fornito un dispositivo medico;
tutte le istituzioni sanitarie o i professionisti della salute ai quali hanno fornito un dispositivo medico.
Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione delle informazioni.
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LATer · Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
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