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Commenti: Art. 33a | Omnilex
Law
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Art. 33a
Art. 33
Art. 34
Art. 33a
812.21
LATer
Federal Act
1 gen 2002
Fonte originale
È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano.
Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo:
il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;
il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;
un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.
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LATer · Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
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