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Commenti: Art. 27 | Omnilex
Law
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Art. 27
Art. 26
Art. 28
Art. 27
812.21
LATer
Federal Act
1 gen 2002
Fonte originale
La vendita per corrispondenza di medicamenti è di massima vietata.
L’autorizzazione è concessa soltanto se:
per il medicamento in questione vi è una prescrizione medica;
non vi si oppongono requisiti di sicurezza;
è garantita una corretta consulenza;
è garantita una sufficiente sorveglianza medica degli effetti.
Il Consiglio federale disciplina le modalità.
I Cantoni rilasciano l’autorizzazione.
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LATer · Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
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