Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
12.11.1997
In Kraft seit
01.01.1998
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

814.018

Ordinanza
relativa alla tassa d’incentivazione sui composti
organici volatili

(OCOV)

del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2024)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

Art. 2 Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa:

  1. i COV che figurano nell’elenco delle sostanze (allegato 1);
  2. i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell’elenco dei prodotti (allegato 2).
Art. 3 Applicazione della legislazione doganale

La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 4 Autorità esecutive
  1. La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell’UFAM.
  2. L’UFAM:
    1. esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b );
    2. esamina l’effetto sulla qualità dell’aria della tassa e dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.
  3. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari.
  4. I Cantoni aiutano le autorità esecutive della Confederazione, salvo quando l’obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi assolvono in particolare i compiti seguenti:
    1. Abrogata
    2. la verifica delle prove secondo l’articolo 9h ;
    3. la verifica dei bilanci dei COV secondo l’articolo 10;
    4. Abrogata
    5. la conferma della riduzione delle emissioni diffuse secondo l’articolo 9k.
  5. Le autorità esecutive della Confederazione ricevono ogni anno un indennizzo pari al 4,9 per cento del prodotto (prodotto lordo al netto delle restituzioni). All’occorrenza, l’entità dell’indennizzo è riesaminata e adeguata.
  6. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione.
Art. 5 Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV
  1. Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell’UFAM. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.
  2. La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui COV, in particolare nell’adattamento degli allegati e nell’esecuzione dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.
Art. 6 Controlli
  1. Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.
  2. Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 3: Aliquota della tassa

Art. 7

L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

Art. 8 Esenzione dalla tassa per piccole quantità
  1. Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:
    1. in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
    2. in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.
  2. Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.
Art. 9 Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e l’allegato 1 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se:

  1. la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell’adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAt;
  2. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d’esercizio al 95 per cento; e
  3. le emissioni di COV dell’impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l’allegato 3.
Art. 9a Gruppi di impianti
  1. Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se:
    1. sono gestiti dalla stessa persona; e
    2. ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.
  2. Ai fini dell’adempimento delle condizioni di esenzione secondo l’articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.
  3. La composizione di un gruppo di impianti può essere modificata in caso di:
    1. esclusione di impianti stazionari chiusi;
    2. Abrogata
    3. inclusione di impianti stazionari che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3;
    4. vendita di impianti stazionari;
    5. modifica dell’allegato 3: soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica.
Art. 9b Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento
  1. Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:
    1. al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;
    2. l’autorità cantonale è stata informata immediatamente dell’evento straordinario; e
    3. l’evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.
  2. Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se:
    1. al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l’articolo 9;
    2. l’autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e
    3. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.
Art. 9c Adeguamenti allo stato della tecnica
  1. Il DATEC adegua l’allegato 3 al progresso tecnico. Consulta dapprima i rami economici interessati e i Cantoni.
  2. Le emissioni di COV da impianti stazionari che in seguito a un adeguamento secondo il capoverso 1 non sono più ridotte secondo i requisiti di cui all’allegato 3 rimangono esenti dalla tassa se l’impianto torna a soddisfare i requisiti dell’allegato 3 al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore degli adeguamenti.
Art. 9d a9f
Art. 9g Modifica dell’impianto stazionario
  1. Le modifiche dell’impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all’autorità cantonale.
Art. 9h Prova per l’esenzione dalla tassa
  1. Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.
  2. La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.
  3. Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d’esercizio l’esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell’impianto stazionario è sospesa.
Art. 9i
Art. 9j Inizio dell’esenzione

Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.

Art. 9k Conferma della riduzione delle emissioni diffuse
  1. I Cantoni confermano su richiesta dei gestori che gli impianti stazionari soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3.
  2. Verificano le conferme almeno ogni cinque anni ed effettuano appositi sopralluoghi.
Art. 10 Bilancio dei COV
  1. Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.
  2. Nel bilancio dei COV devono figurare:
    1. le entrate, le scorte e le uscite;
    2. le quantità lavorate in miscele o oggetti;
    3. le quantità recuperate;
    4. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne;
    5. le emissioni residue.
  3. Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.
  4. Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.
  5. Se l’onere necessario all’allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale

Art. 11 Annuncio

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest’ultima tiene un registro.

Art. 12 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

  1. per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l’azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell’azienda di produzione;
  2. per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l’articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.
Art. 13 Dichiarazione della tassa
  1. I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.
  2. Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l’articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.
  3. La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.
  4. La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.
  5. Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.
Art. 14 Calcolo della tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

Art. 15 Tassazione e termine di pagamento
  1. La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l’ammontare della tassa.
  2. Il termine di pagamento è di 30 giorni.
  3. In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.
Art. 16 Riscossione posticipata della tassa

Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell’importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.

Art. 17 Prescrizione del credito fiscale
  1. Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
  2. Il termine di prescrizione si interrompe:
    1. se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
    2. ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.
  3. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.
  4. Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

Sezione 6: Restituzione della tassa

Art. 18 Premesse per la restituzione
  1. La tassa viene restituita soltanto se l’avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.
  2. L’avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall’inoltro della domanda.
  3. Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l’esportazione di COV. 3bis. Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L’importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.
  4. L’avente diritto deve provare l’avvenuto pagamento della tassa.
  5. Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l’esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell’anno d’esercizio.
Art. 19 Decadenza del diritto alla restituzione
  1. I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l’esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l’UDSC può prorogare il termine di inoltro di 30 giorni.
  2. Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.
Art. 20 Domanda di restituzione
  1. La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata:
    1. alle autorità cantonali;
    2. alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.
  2. Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare:
    1. le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi;
    2. i rapporti di fabbricazione, campioni nell’imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;
    3. su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell’importo da restituire.

Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa
(procedura di impegno volontario)

Art. 21 Autorizzazione
  1. L’UDSC può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all’anno si impegnano:
    1. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell’ambiente;
    2. a esportarle;
    3. a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa); oppure
    4. a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.
  2. a … 1bis. Esso può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l’allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che:
    1. la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;
    2. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e
    3. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l’emissione di tale sostanza nell’ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.
  3. L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.
  4. La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.
  5. La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.
Art. 22 Conteggio
  1. Chi beneficia di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio.
  2. La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.
  3. I documenti relativi alla procedura per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall’inoltro del bilancio dei COV.
Art. 22a Rettifica della dichiarazione doganale

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all’articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

Art. 22b Presentazione di un bilancio dei COV incompleto
  1. Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l’UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.
  2. Per le tasse che secondo l’articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all’articolo 22 capoverso 1.
  3. Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.
Art. 22c Sospensione
  1. L’UDSC sospende l’autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:
    1. sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV non è presentato in maniera completa entro il termine di inoltro prorogato; oppure
    2. il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti appare a rischio.
  2. Il pagamento appare a rischio in particolare se:
    1. la capacità di pagamento del titolare dell’autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità;
    2. il titolare dell’autorizzazione è in mora con il pagamento; oppure
    3. il titolare dell’autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

Art. 23 Principio
  1. Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, al netto dei costi di esecuzione.
  2. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell’anno di riscossione.
  3. Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.
  4. Per assicuratori si intendono:
    1. gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994sull’assicurazione malattie (LAMal);
    2. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare (LAM).
  5. Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di distribuzione:
    1. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
    2. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.
  6. Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l’anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.
  7. Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione.
Art. 23a Versamento agli assicuratori
  1. Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione.
  2. Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 5.
  3. La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
Art. 23b Organizzazione
  1. Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione:
    1. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all’articolo 23 capoverso 5;
    2. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente.
  2. Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.
Art. 23c Indennizzo degli assicuratori

L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 123 dell’ordinanza del 30 novembre 2012sul CO2.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizione transitoria

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d’incentivazione
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
  2. La tassa d’incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.

Allegato 1(art. 2 lett. a)

Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)

1 Sostanze

N. di tariffaSostanzeN.-CAS
ex2915.3900acetato di benzile140-11-4
2915.3300acetato di n-butile123-86-4
ex  2915.3900acetato di 2-n-butossietile112-07-2
2915.3100acetato di etile141-78-6
ex  2915.3900acetato di isobutile110-19-0
ex  2915.3900acetato di isopropile108-21-4
ex  2915.3900acetato di metile79-20-9
ex  2915.3900acetato di 2-metossietile110-49-6
ex  2915.3900acetato di 1-metossi-2-propile108-65-6
ex  2915.3900acetato di n-propile109-60-4
2914.1100acetone67-64-1
2915.2100acido acetico64-19-7
2906.2100alcool benzilico(fenimetanolo)100-51-6
2915.2400anidride acetica108-24-7
2707.1090 + 2902.2090benzene71-43-2
ex  2909.1990bis (2-etossietil) etere (dietilen glicol dietil etere, dietil carbitolo)112-36-7
ex  2909.1990bis (2-metossietil) etere (dietilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo)111-96-6
ex  2711.1390 + ex 2901.1019n-butano106-97-8
2905.1300butan-1-olo (alcole butilico)71-36-3
ex  2905.1490butan-2-olo (alcole sec-butilico)78-92-2
2914.1200butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone)78-93-3
ex  2932.20004-butirrolattone (tetraidro-2-furano)96-48-0
ex  2909.43902-n-butossietanolo111-76-2
ex  2909.43902-(2-n-butossietossi) etanolo (etere monobutilico di dietilenglicole)112-34-5
ex  2909.49901-n-butossipropan-2-olo5131-66-8
N. di tariffaSostanzeN.-CAS
---------
ex  2909.49901-tert-butossipropan-2-olo57018-52-7
2902.1190cicloesano110-82-7
ex  2914.2200cicloesanone108-94-1
ex  2902.1990ciclopentano287-92-3
ex  2902.9090 + ex 3805.9000p-cimene99-87-6
2902.7090cumene (isopropilbenzene)98-82-8
2903.1200diclorometano (dicloruro di metilene, cloruro di metilene)75-09-2
ex  2909.19901,2-dietossietano (etere dietilico di etilenglicole)629-14-1
ex  2909.19901,2-dimetossietano110-71-4
ex  2901.1099eptano142-82-5
etanolo , se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31 legge sull’alcool)64-17-5
ex  2932.99001,4-diossano (diossido di dietilene)123-91-1
ex  2909.1990di-n-propil etere (dipropil etere)111-43-3
ex  2901.1099esano110-54-3
ex  2905.1980esan-1-olo111-27-3
2902.6090etilbenzene100-41-4
ex  2909. 44802-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico)110-80-5
ex  2909.49901-etossipropan-2-olo (etere 1‑etilico di alfa‑propilenglicole)1569-02-4
2912.1100formaldeide (metanale)50-00-0
ex  2915.1300formiato di etile109-94-4
ex  2915.1300formiato di metile107-31-3
ex  2914.40004-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol)123-42-2
ex  2902.1990D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien)5989-27-5
ex  2902.1990+ ex 3805.9000DL-limonene ((RS)‑p‑menta‑1,8‑dien, dipentene)138-86-3
ex  2902.1990L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D‑, DL‑ e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)5989-54-8
2905.1190metanolo(alcole metilico)67-56-1
ex  2901.10992-metilbutano (isopentano)78-78-4
ex  2902.1990metilcicloesano108-87-2
ex  2901.10992-metilpentano (isoesano)107-83-5
2914.13004-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)108-10-1
ex  2711.1390 + ex 2901.10192-metilpropano (isobutano)75-28-5
ex  2905.14902-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo)78-83-1
ex  2933.79001-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona)872-50-4
ex  2909. 44802-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo)109-86-4
ex  2909.49901-metossipropan-2-olo (etere 1‑metilico di alfa-propilenglicole)107-98-2
2909.1100ossido di dietile(etere, etere etilico, etere dietilico)60-29-7
ex  2909.1990ossido di diisopropile108-20-3
ex  2909.1990ossido di dimetile115-10-6
ex  2901.1099pentano109-66-0
ex  2905.1980pentan-1-olo (alcole pentilico)71-41-0
ex  2905.1980pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo)6032-29-7
2711.1290 + ex 2711.2990propano74-98-6
ex  2905.1290propan-1-olo(alcole propilico, n-propanolo)71-23-8
ex  2905.1290propan-2-olo (alcole isopropilico)67-63-0
ex  2909.44802-propossietanolo2807-30-9
2903.2300tetracloroetilene (percloroetilene)127-18-4
2932.1100tetraidrofurano (ossolano)109-99-9
2707.2090 + 2902.3090toluene108-88-3
2903.2200tricloroetilene79-01-6
ex  2902.9090trimetilbenzene (1,2,3‑, 1,2,4‑ e 1,3,5‑trimetilbenzene)526-73-8 95-63-6 108-67-8
2902.4290m-xilene108-38-3
2902.4190o-xilene95-47-6
2902.4390p-xilene106-42-3

2 Gruppi di sostanze

N. di tariffaGruppi di sostanzeN.-CAS
ex  2909.4990butossipropanolo(miscele di isomeri)diversi
2710.1291etere di petrolio nonché benzina e sue frazioni(principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)diversi
ex  2909.4990etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM; isomeri individuali e miscele d’isomeri)diversi
2707.5090miscele d’idrocarburi aromatici (tra cui solvente nafta)*diversi
2710.1299oli leggeri e preparazioni *diversi
ex  2905.1980pentanolo (miscele d’isomeri)diversi
2710.1991petrolio (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)*diversi
2710.1292white spirits (principalmente miscele d’idrocarburi non aromatici)*diversi
2707.3090 + 2902.4490xilene (miscele d’isomeri)diversi
* Frazioni fino a 240 °C.Allegato 2(art. 2 lett. b)

Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa)

N. di tariffaProdotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
ex 2207.Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
1000–  alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 %     vol o più
2000–  alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208.Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
–  altri:
9010–  –  alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol
ex 2209. 0000Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico non destinati a scopi alimentari
2710.oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base,diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli:
–  destinati ad altri usi:
1994–  –  distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima         di 300 °C, miscelati
1999–  –  altri distillati e prodotti
oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base,contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:
2090–  destinati ad altri usi
2711Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
–  liquefatti:
–  –  altri
1990–  –  –  altri
N. di tariffaProdotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
------
2715. 0000Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs»)
3201.Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
1000–  estratto di quebracho
2000–  estratto di mimosa
9000–  altri
3202.Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
1000–  prodotti per concia organici sintetici
9000–  altri
3203.0000Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo
3204.Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
–  sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali
sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
1100–  –  coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
1200–  –  coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti;
coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti
1300–  –  coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti
1400–  –  coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
1500–  –  coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti
pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
1600–  –  coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
1700–  –  coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
1800[tab] –  –  materie coloranti carotenoidi e preparazioni a base di tali materie
1900–  –  altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due
delle voci da 3204.11 a 3204.19
2000–  prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di
avvivaggio»
9000–  altri
3205. 0000Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206.Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:
–  pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:
1100–  –  contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla
materia secca
1900–  –  altri
2000–  pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
–  altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
4100–  –  oltremare e sue preparazioni
4200–  –  litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
4900–  –  altri
5000–  prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»
3207.Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
1000–  pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili
2000–  preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
3000–  lustri liquidi e preparazioni simili
4000–  fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208.Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
1000[tab] –  a base di poliester
2000[tab] –  a base di polimeri acrilici o vinilici
9000[tab] –  altre
3209.Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:
1000–  a base di polimeri acrilici o vinilici
9000–  altre
3210. 0000Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.
3211. 0000Siccativi preparati
3212.Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
1000–  fogli per l’impressione a caldo (carta pastello)
9000–  altri
3213.Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:
1000–  colori in assortimenti
9000–  altri
3214.Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:
1000–  mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella     pittura
9000–  altri
3215.Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
–  inchiostri da stampa:
1100–  –  neri
1900–  –  altri
9000–  altri
ex 3301.Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»;
resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
–  oli essenziali di agrumi
1200–  –  di arancio
1300–  –  di limone
1900–  –  altri
–  oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
2400–  –  di menta piperita (Mentha piperita)
2500–  –  di altra menta
2900–  –  altri
9000[tab] –  altri (diversi dalle soluzioni concentrate di oli essenziali)
3302.Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:
9000–  altri
3303. 0000Profumi e acque da toeletta
3304.Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:
1000–  prodotti per il trucco delle labbra
2000–  prodotti per il trucco degli occhi
3000–  preparazioni per manicure o pedicure
–  altri:
9100–  –  ciprie, comprese quelle compatte
9900–  –  altri
3305.Preparazioni per capelli:
1000–  sciampo
2000–  preparazioni per l’ondulazione o la stiratura, permanenti
3000–  lacche per capelli
9000–  altre
3306.Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentari), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
1000–  dentifrici
2000–  fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentari)
9000–  altri
3307.Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:
1000–  preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
2000–  deodoranti per la persona o contro il sudore
3000–  sali profumati e altre preparazioni per il bagno
[tab] –  preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
4100–  –  «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione
4900–  –  altri
9000–  altri
ex 3401.Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
[tab] –  saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, e carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
1100[tab] –  –  da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale)
1900[tab] –  –  altri (diversi dai saponi ordinari)
3000[tab] –  prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche, contenenti sapone
ex 3402.Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all’uso delle voci di tariffa 3402.5000/9000:
[tab] – agenti organici di superficie anionici, anche condizionati per la vendita al minuto:
3100[tab] –  –  acidi solfonici di alchilbenzeni lineari e loro sali
3900[tab] –  –  altri
[tab] – altri agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
4100[tab] –  –  cationici
4200[tab] –  –  non ionici
4900[tab] –  –  altri
5000[tab] – preparazioni condizionate per la vendita al minuto
9000[tab] – altri
3403.Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per
eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti-
corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e
preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
–  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
1100–  –  preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli. o di altre materie
1900–  –  altre
–  altre:
9100–  –  preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli         o di altre materie
9900–  –  altre
3405.Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
1000–  lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
2000–  encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno,     dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3000–  lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
4000–  paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare
9000–  altri
3506.Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al
minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:
1000–  prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la
vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg
–  altri:
9100–  –  adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma
–  –  altri:
9910–  –  –  per l’alimentazione di animali
9990–  –  –  altri
3707.Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego:
1000–  emulsioni per sensibilizzare le superfici
9000–  altri
3805.Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre
essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del
legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:
1000–  essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
9000–  altri
3808.Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:
–  merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
5200–  –  DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), in confezioni con contenuto in peso
netto non eccedente 300 g
5900–  –  altri
–  merci indicate nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:
6100–  –  in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g
6200–  –  in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non
eccedente 7,5 kg
6900–  –  altri
–  altri:
9100–  –  insetticidi
9200–  –  fungicidi
9300–  –  diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante
9400–  –  disinfettanti
9900–  –  altri
3809.Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
–  a base di sostanze amilacee:
1010–  –  per l’alimentazione di animali
1090–  –  altri
–  altri:
9100–  –  dei tipi utilizzati nell’industria tessile o nelle industrie simili
9200–  –  dei tipi utilizzati nell’industria della carta o nelle industrie simili
9300–  –  dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o nelle industrie simili
3810.Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il
riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:
1000–  preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o
brasare, composte di metallo e di altri prodotti
9000–  altre
3814.Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:
0090–  altri
3815.Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove
–  catalizzatori su supporti:
1100–  –  aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel
1200–  –  aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un         metallo prezioso
1900–  –  altri
9000–  altri
3817.Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
0090–  altri
3820. 0000Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824.Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove:
–  leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
1010–  –  per l’alimentazione di animali
1090–  –  altri
3000–  carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
4000–  additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
5000–  malte e calcestruzzo, non refrattari
6000–  sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
–  merci indicate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo:
8100–  –  contenenti ossirano (ossido di etilene)
8200–  –  contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)
8300–  –  contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)
8400–  –  contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO),
clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-
bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfano (ISO),
endrina (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)
8500–  –  contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il
lindano (ISO, DCI)
8600–  –  contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO)
8700–  –  contenenti acido perfluorottano solfonico, suoi sali, perfluorottano
sulfonamide o floruro di perfluorottano solfonile
8800–  –  contenenti eteri tetra-, penta-, esa-, epta- o ottabromodifenilici
8900[tab] –  –  contenenti paraffine clorurate a catena corta
–  altri:
9100–  –  miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato
9200[tab] –  –  esteri di poliglicolo di acido metilfosfonico
–  –  –  altri:
9991–  –  –  –  per l’alimentazione di animali
9999–  –  –  –  altri
3825.Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):
1000–  rifiuti urbani
2000–  fanghi di depurazione
3000–  rifiuti clinici
–  residui di solventi organici:
4100–  –  alogenati
4900–  –  altri
5000–  residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per     freni e di liquidi antigelo
–  altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
6100–  –  contenenti principalmente costituenti organici
6900–  –  altri
–  altri:
9010–  –  per l’alimentazione di animali
9090–  –  altri
3826.Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:
0090–  altri
3827.Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano, non nominati né compresi altrove:
[tab] –  contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC); contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC); contenenti tetracloruro di carbonio; contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio):
1100[tab] –  –  contenenti clorofluorocarburi (CFC) , anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
1200[tab] –  –  contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
1300[tab] –  –  contenenti tetracloruro di carbonio
1400[tab] –  –  contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
2000[tab] –  contenenti bromoclorodifluorurometano (alone-1211), bromotrifluorometano (alone-1301) o dibromotetrafluoroetani (alone-2402)
[tab] –  contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC):
3100[tab] –  –  contenenti sostanze delle voci 2903.41 a 2903.48
3200[tab] –  –  altri, contenenti sostanze delle voci 2903.71 a 2903.75
3900[tab] –  –  altri
4000[tab] –  contenenti bromuro di metile (bromometano) o bromoclorometano
[tab] –  contenenti trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburi (PFC) ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC):
5100[tab] –  –  contenenti trifluorometano (HFC-23)
5900[tab] –  –  altri
[tab] –  contenenti altri idrofluorocarburi (HFC) ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC):
6100[tab] –  –  contenenti, in peso, 15 % o più di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)
6200[tab] –  –  altri, non menzionati nella sottovoce qui precedente, contenenti, in peso, 55 % o più di pentafluoroetano (HFC-125) ma non contenenti derivati fluorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (HFO)
6300[tab] –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 40 % o più di pentafluoroetano (HFC-125)
6400[tab] –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 30 % o più di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) ma non contenenti derivati fluorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (HFO)
6500[tab] –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti, in peso, 20 % o più di difluorometano (HFC-32) e 20 % o più di pentafluoroetano (HFC-125)
6800[tab] –  –  altri, non menzionati nelle sottovoci qui precedenti, contenenti sostanze delle voci 2903.41 a 2903.48
6900[tab] –  –  altri
9000[tab] –  altri
3901.Polimeri di etilene, in forme primarie:
1000–  polietilene di densità inferiore a 0,94
2000–  polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
3000–  copolimeri di etilene e di acetato di vinile
4000–  copolimeri etilene-alfa-olefine, di densità inferiore a 0,94
9000–  altri
3902.Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
1000–  polipropilene
2000–  poliisobutilene
3000–  copolimeri di propilene
9000–  altri
3903.Polimeri di stirene, in forme primarie:
–  polistirene (polistirolo):
1100–  –  espansibile
1900–  –  altri
2000–  copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
3000–  copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
9000–  altri
3904.Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
1000–  poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze
–  altro poli(vinilcloruro):
2100–  –  non plastificato
2200–  –  plastificato
3000–  copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
4000–  altri copolimeri di cloruro di vinile
5000–  polimeri di cloruro di vinilidene
–  polimeri fluorurati:
6100–  –  politetrafluoroetilene:
6900–  –  altri
9000–  altri
3905.Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie;
altri polimeri di vinile, in forme primarie:
–  poli(vinilacetato):
1200–  –  in dispersione acquosa
1900–  –  altri
–  copolimeri di acetato di vinile:
2100–  –  in dispersione acquosa
2900–  –  altri
3000–  poli(vinilalcool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
–  altri:
9100–  –  copolimeri
9900–  –  altri
3906.Polimeri acrilici in forme primarie:
1000–  poli(metilmetacrilato)
9000–  altri
3907.Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:
1000[tab] –  poliacetali
[tab] –  altri polieteri:
2100[tab] –  –  metilfosfonato di bis(poliossietilene)
2900[tab] –  –  altri
3000–  resine epossidiche
4000–  policarbonati
5000–  resine alchidiche
[tab] –  poli(etilenetereftalato):
6100–  –  con un indice di viscosità di 78 ml/g o più
6900–  –  altri
7000–  poli(acido lattico)
–  altri poliesteri:
9100–  –  non saturi
9900–  –  altri
3908.Poliammidi in forme primarie:
1000–  poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12
9000–  altri
3909.Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:
1000–  resine ureiche; resine di tiourato
2000–  resine melamminiche
–  altre resine amminiche:
3100–  –  poli(isocianato di metilenfenile) (MDI greggio, MDI polimerico)
3900–  –  altri
4000–  resine fenoliche
5000–  poliuretani
3910. 0000Siliconi in forme primarie
3911.Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
1000–  resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di
cumarone-indene e politerpeni
2000[tab] –  poli(1,3-fenilene metilfosfonato)
9000–  altri
3912.Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
–  acetati di cellulosa:
1100–  –  non plastificati
1200–  –  plastificati
2000–  nitrati di cellulosa (compresi i collodi)
–  eteri di cellulosa:
3100–  –  carbossimetilcellulosa e suoi sali
3900–  –  altri
9000–  altri
3913.Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati
(p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
1000–  acido alginico, suoi sali e suoi esteri
9000–  altri
3914.0000Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

1 Requisiti di esercizio per impianti stazionari

11 Requisiti generali
111 Principio

Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV devono essere ottimizzati al fine di ridurne le emissioni diffuse.

112 Captazione e depurazione dell’aria di scarico

1I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.2L’aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.3In caso di processi in sistemi non chiusi, l’aria di scarico deve essere convogliata, mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.4L’aria di scarico dei locali deve essere evacuata, attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.5L’aria di scarico secondo i capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento).6I capoversi 3-5 non sono applicabili, se è accertato che l’aria di scarico contiene concentrazioni di COV tanto basse da non risultare idonea a un’evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.7Per il sistema di scarico dell’aria deve essere a disposizione un piano di manutenzione aggiornato che stabilisca in particolare come garantire che:

  1. il sistema di scarico dell’aria sia stagno;
  2. le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.8La ventilazione nei locali aziendali con immissione meccanica di aria deve essere impostata, se possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico, in modo da creare una depressione, quando:
  3. un edificio di produzione dispone di un unico locale aziendale che emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV;
  4. un edificio di produzione dispone di più locali aziendali che emettono un carico annuo complessivo di almeno 1000 kg di COV; o
  5. un edificio di produzione dispone di più locali aziendali e uno di questi locali aziendali emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV.
113 Copertura dei contenitori

I contenitori contenenti COV devono essere dotati di una copertura adeguata.

114 Organizzazione del lavoro

1Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate che disciplinano l’utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni. Inoltre devono prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.2I collaboratori devono essere istruiti periodicamente riguardo all’applicazione delle direttive di lavoro.3Il rispetto delle direttive di lavoro deve essere verificato periodicamente.

115 Documentazione

1Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.2Le emissioni diffuse di COV devono essere motivate.

12 Requisiti per processi specifici
ProcessiRequisiti
– Processi di riempimento e travaso– Se possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori
– In alternativa: convogliamento dell’aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
– Miscele di sostanze– Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all’interno del sistema chiuso
– Per altri processi di miscelazione: dotare i contenitori di una copertura stagna; convogliare l’aria di scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte
– Asciugatura e cottura durante la stampa, l’accoppiamento e il rivestimento– Da effettuare in sistemi chiusi
– Pulizia di contenitori, prodotti e componentianonché pulizia generale– Se possibile dal punto di vista tecnico: pulizia con acqua o detergenti senza COV. In caso di impiego di COV si applicano i seguenti requisiti:
– se la pulizia avviene più volte alla settimana: solo in sistemi chiusi con trattamento (esterno) dei rifiuti di solventi,
– l’apertura dell’impianto di pulizia per prelevare i contenitori, i prodotti e i componenti puliti va sincronizzata con l’avvio dell’aspirazione e il convogliamento dell’aria verso il dispositivo di abbattimento, in modo da escludere emissioni di COV nel locale e nell’ambiente,
– pulizia e asciugatura manuale in sistemi aperti: solo in locali chiusi con convogliamento dell’aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento; chiusura forzata del coperchio della vasca di pulizia immediatamente dopo la pulizia,
– stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi.
– Stoccaggio– Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell’aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione
– Smaltimento– Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi
a Nell’ambito dell’impiego di COV alogenati deve essere osservato l’allegato 2 numero 87 OIAt.
13 Requisiti equivalenti

Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest’ultimi riducono le emissioni diffuse di COV almeno nella stessa misura.

2 Direttive settoriali specifiche

1Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l’UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.2Esso adegua le direttive al progresso tecnico.3Prima di emanare o adeguare le direttive, consulta i rami economici interessati e i Cantoni.

Zitiert in

Decisioni

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