Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
25.06.1982
In Kraft seit
01.01.1983
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

837.0

Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

(Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2026)

Titolo primo: Applicabilità della LPGA

Art. 1
  1. Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
  2. L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.
  3. Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

Titolo 1a : Scopo

Art. 1a
  1. Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:
    1. disoccupazione
    2. lavoro ridotto;
    3. intemperie;
    4. insolvenza del datore di lavoro.
  2. La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.

Titolo secondo: Contributi

Art. 2 Obbligo di pagare i contributi
  1. È tenuto a pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):
    1. il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
    2. il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l’articolo 12 LAVS.
  2. Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:
    1. .
    2. i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.
    3. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS;
    4. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;
    5. i disoccupati per le indennità secondo l’articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro;
    6. le persone assicurate secondo l’articolo 2 LAVS.
Art. 2a Contributi volontari

I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 2007sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.

Art. 3 Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione
  1. I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.
  2. 2L’aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
  3. I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS) pagano il contributo intero.
  4. Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.
Art. 4
Art. 4a
Art. 5 Pagamento dei contributi
  1. Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.
  2. I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.
Art. 6 Prescrizioni applicabili della legislazione AVS

Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi e di supplementi sui contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS, incluse le sue deroghe alla LPGA.

Titolo terzo: Prestazioni

Capitolo 1: Generi di prestazioni

Art. 7
  1. Per prevenire e combattere la disoccupazione, l’assicurazione versa contributi finanziari in favore di:
    1. una consulenza e un collocamento efficienti;
    2. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;
    3. altri provvedimenti nel quadro della presente legge.
  2. Essa versa le seguenti prestazioni:
    1. indennità di disoccupazione;
    2. .
    3. indennità per lavoro ridotto;
    4. indennità per intemperie;
    5. indennità nel caso d’insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

Capitolo 2: Indennità di disoccupazione

Sezione 1: Diritto

Art. 8 Presupposti del diritto
  1. L’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, se:
    1. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
    2. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
    3. risiede in Svizzera (art. 12);
    4. ha terminato la scuola dell’obbligo e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS;
    5. ha compiuto o è liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
    6. è idoneo al collocamento (art. 15) e
    7. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
  2. Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.
Art. 9 Termini quadro
  1. Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
  2. Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
  3. Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.
  4. Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
Art. 9a Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione
  1. Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a –71d è prolungato di due anni se:
    1. l’assicurato intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e
    2. al momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
  2. Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni.
  3. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
Art. 9b Termini quadro in caso di periodo educativo
  1. Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:
    1. un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e
    2. al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.
  2. Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di quattro anni.
  3. La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.
  4. I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.
  5. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
  6. Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione.
Art. 10 Disoccupazione
  1. È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
  2. È considerato parzialmente disoccupato chi:
    1. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale oppure;
    2. ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.
    2bis. Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).
  3. La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.
  4. La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.
Art. 11 Perdita di lavoro computabile
  1. La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
  2. .
  3. Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
  4. L’indennità che l’assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l’indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.
  5. Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).
Art. 11a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro
  1. La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.
  2. Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo annuo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
  3. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.
Art. 12 Stranieri residenti in Svizzera

In deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

Art. 13 Periodo di contribuzione
  1. Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.
  2. Sono parimente computati:
    1. i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi AVS;
    2. i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;
    3. i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;
    4. le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.
    2bis e2ter. .
  3. .
  4. Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata.
  5. I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.
Art. 14 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione
  1. Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
    1. formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
    2. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
    3. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
  2. Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente.Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.
  3. Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno.
  4. . 5 e5bis. .
Art. 15 Idoneità al collocamento
  1. Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
  2. Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.
  3. Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  4. L’assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un’attività nell’ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.
Art. 16 Occupazione adeguata
  1. Al fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
  2. Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che:
    1. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
    2. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato;
    3. non è conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato;
    4. compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
    5. è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
    6. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell’assicurato;
    7. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l’ambito dell’occupazione garantita;
    8. è svolta in un’azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
    9. procura all’assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l’assicurato riceva prestazioni compensative secondo l’articolo 24; con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
  3. Se l’assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un’attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall’obbligo di accettazione. 3bis. Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Art. 17 Obblighi dell’assicurato e prescrizioni di controllo
  1. L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
  2. L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. 2bis. L’annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b .
  3. L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
    1. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
    2. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
    3. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.
  4. Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
  5. L’ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita dall’ufficio di compensazione.

Sezione 2: Indennità

Art. 18 Periodi di attesa
  1. Il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:
    1. 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
    2. 15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;
    3. 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.
    1bis. Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.
  2. Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.
  3. Se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.
  4. .
  5. .
Art. 18a Periodo di controllo

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.

Art. 18b Lavoratori a domicilio

Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all’indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Art. 18c Prestazioni di vecchiaia
  1. Le prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.
  2. Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un’assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.
Art. 19
Art. 20 Esercizio del diritto all’indennità
  1. Il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
  2. Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.
  3. Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
  4. .
Art. 21 Forma dell’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

Art. 22 Importo dell’indennità giornaliera
  1. L’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:
    1. gli assegni familiari non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; e
    2. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.
  2. Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
    1. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
    2. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
    3. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
  3. Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS. 4 e5. .
Art. 22a Contributi alle assicurazioni sociali
  1. L’indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS.
  2. La cassa deduce dall’indennità la quota dei contributi del lavoratore all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità e all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro.Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.
  3. La cassa deduce inoltre dall’indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell’assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all’istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.
  4. Inoltre, la cassa deduce dall’indennità due terzi al massimo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.
Art. 23 Guadagno assicurato
  1. È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
  2. Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14). 2bis. Se persone che sono state esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.
  3. Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente. 3bis. Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a .
  4. .
  5. .
Art. 24 Computo del guadagno intermedio
  1. È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
  2. .
  3. È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. 3bis. Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.
  4. Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.
  5. Se, per evitare la disoccupazione, l’assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso 4.
Art. 25
Art. 26 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.

Art. 27 Numero massimo di indennità giornaliere
  1. Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
  2. L’assicurato ha diritto a:
    1. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
    2. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
    3. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:
    1. ha compiuto 55 anni, o 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
  3. Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVSe il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
  4. Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.
  5. Le persone che, secondo l’articolo 14 capoverso 2, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d’invalidità ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo. 5bis. Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.
Art. 28 Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
  1. Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro. 1bis. .
  2. Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.
  3. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l’esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
  4. I disoccupati che hanno esaurito il loro diritto secondo il capoverso 1, la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti:
    1. all’intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento;
    2. a un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
  5. Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro
  1. Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione.
  2. Con il pagamento, le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata.La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell’11 apr. 1889sulla esecuzione e sul fallimento,LEF). L’ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all’estero.

Sezione 3: Sanzioni

Art. 30 Sospensione del diritto all’indennità
  1. L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se:
    1. è disoccupato per propria colpa;
    2. ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro;
    3. non fa il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata;
    4. non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo;
    5. ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare, oppure
    6. ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.
    7. durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente.
  2. Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l’obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all’ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.
  3. La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione. 3bis. Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.
  4. Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all’indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
Art. 30a

Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto

Art. 31 Presupposti del diritto
  1. I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se:
    1. sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS;
    2. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
    3. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
    4. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.
    1bis. Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un’analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
  2. Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull’indennità per lavoro ridotto:
    1. per i lavoratori a domicilio;
    2. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.
  3. Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
    1. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
    2. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
    3. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Art. 32 Perdita di lavoro computabile
  1. Una perdita di lavoro è computabile se:
    1. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
    2. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.
  2. Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.
  3. Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.
  4. Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.
  5. È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
  6. Il servizio cantonale autorizza i formatori di cui all’articolo 45 della legge del 13 dicembre 2002sulla formazione professionale (LFPr) a proseguire la formazione degli apprendisti nell’azienda durante le ore considerate perdita di lavoro computabile se la formazione degli apprendisti non può essere garantita altrimenti.
Art. 33 Perdita di lavoro non computabile
  1. Una perdita di lavoro non è computabile:
    1. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
    2. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
    3. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
    4. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
    5. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
    6. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
  2. Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
  3. Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.
Art. 34 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto
  1. L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.
  2. Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.
Art. 35 Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto
  1. L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto. 1bis. La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.
  2. Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo dodici periodi di conteggio se:
    1. il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di sei mesi prima; e
    2. le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi.
  3. Un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima delle prestazioni è subordinato alla sola condizione di cui al capoverso 2 lettera b.
  4. Se l’indennità per lavoro ridotto è riscossa per 24 mesi consecutivi nel periodo di due anni di cui al capoverso 1, un nuovo termine quadro può decorrere soltanto dopo un periodo d’attesa di sei mesi.
Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti
  1. Il datore di lavoro che intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto.Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.
  2. Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:
    1. il numero dei lavoratori occupati nell’azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;
    2. l’estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;
    3. la cassa presso la quale intende far valere il diritto.
  3. Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all’indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all’esame.
  4. Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
  5. Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.
Art. 37 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto:

  1. ad anticipare l’indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;
  2. ad assumere a suo carico l’indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
  3. a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti;
  4. a pagare ai formatori di cui all’articolo 32 capoverso 6, per le ore considerate perdita di lavoro computabile e da loro dedicate alla formazione degli apprendisti, la differenza tra l’indennità per lavoro ridotto e il salario convenuto contrattualmente.
Art. 38 Esercizio del diritto all’indennità
  1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
  2. Tutti i diritti all’indennità per un’azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell’articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
  3. Il datore di lavoro presenta alla cassa:
    1. i documenti necessari per l’ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell’indennità;
    2. un conteggio sull’indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
    3. una conferma secondo cui assume l’obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).
    La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.
Art. 39 Rifusione dell’indennità per lavoro ridotto
  1. La cassa verifica l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.
  2. Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.
  3. Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.
Art. 40
Art. 41 Occupazione provvisoria

1 e2. . 3. Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all’occupazione provvisoria o a un’attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa. 4. Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l’occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile. 5. .

Capitolo 4: Indennità per intemperie

Art. 42 Diritto all’indennità
  1. I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie se:
    1. sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e
    2. subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).
  2. Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l’indennità.
  3. Non vi hanno diritto le persone secondo l’articolo 31 capoverso 3.
Art. 43 Perdita di lavoro computabile
  1. La perdita di lavoro è computabile se:
    1. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
    2. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e
    3. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.
  2. È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.
  3. Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.
  4. È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.
  5. .
Art. 43a Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

  1. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
  2. si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
  3. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
  4. concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.
Art. 44 Calcolo dell’indennità

Il calcolo dell’indennità si conforma all’articolo 34.

Art. 44a Durata del versamento
  1. L’indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull’arco di due anni.
  2. Per la determinazione della durata massima dell’indennità di cui all’articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell’indennità per lavoro ridotto e dell’indennità per intemperie.
Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro
  1. Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio. 2 e3. .
  2. Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l’annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell’indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.
Art. 46 Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 37 si applica per analogia.

Art. 47 Esercizio del diritto all’indennità
  1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
  2. Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo 35 capoverso 1, il diritto all’indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
  3. Il datore di lavoro presenta alla cassa:
    1. i documenti necessari per l’esame del diritto all’indennità e per il calcolo della medesima;
    2. un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.
Art. 48 Rifusione dell’indennità per intemperie
  1. La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell’indennità per intemperie (art. 42 e 43).
  2. Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d’attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.
  3. Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.
Art. 49
Art. 50 Occupazione provvisoria

L’articolo 41 è applicabile per analogia.

Capitolo 5: Indennità per insolvenza

Art. 51 Presupposti del diritto
  1. I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
    1. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
    2. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
    3. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
  2. Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Art. 52 Estensione dell’indennità
  1. L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti. 1bis. L’indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l’assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L’indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.
  2. I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.
Art. 53 Esercizio del diritto all’indennità
  1. Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
  2. Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento.
  3. Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.
  4. Il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’indennità.
Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa
  1. Con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF).
  2. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.
  3. L’assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.
Art. 55 Obblighi dell’assicurato
  1. Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
  2. Il lavoratore deve restituire, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.
Art. 56 Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l’ufficio d’esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l’indennità per insolvenza.

Art. 57 Finanziamento

L’indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 58 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Capitolo 6: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 59 Principi
  1. L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 1bis. I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4). 1ter. Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60. 1quater. Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
  2. I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
    1. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
    2. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
    3. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
    4. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
  3. Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
    1. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
    2. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
    3bis. Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
  4. I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
  5. I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio.
Art. 59a Valutazione dei bisogni e delle esperienze

L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:

  1. la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per l’integrazione degli stranieri;
  2. l’esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell’esecuzione di ulteriori provvedimenti;
  3. le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità a provvedimenti in favore di:

1. giovani e donne disoccupati,

2. assicurati che, a causa del contesto migratorio da cui provengono, della loro formazione professionale, della loro età o di altre caratteristiche, sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata,

3. assicurati disoccupati di lungo periodo.

Art. 59b Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
  1. L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a .
  2. Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.
  3. L’assicurazione accorda inoltre:
    1. assegni per il periodo di introduzione (art. 65);
    2. assegni di formazione (art. 66a );
    3. sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. **** 68).
Art. 59c Competenza e procedura
  1. Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.
  2. Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.
  3. Trasmette all’ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L’Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.
  4. Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all’ufficio di compensazione.
  5. Il Consiglio federale può autorizzare l’ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.
Art. 59c bis Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
  1. L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private, sussidi per le spese di organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  2. L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l’esecuzione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  3. L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  4. La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l’organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.
  5. L’assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)fissa gli importi massimi.
Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate
  1. Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 59c biscapoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente.
  2. I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall’assicurazione e dai Cantoni.

Sezione 2: Provvedimenti di formazione

Art. 60 .
  1. Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché l’attività in aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione.
  2. Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
    1. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
    2. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59c biscapoverso 3.
  3. Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
  4. Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
  5. I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr.Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.
Art. 61e62
Art. 63e64

Sezione 3: Provvedimenti di occupazione

Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, periodi di pratica professionale e semestri di motivazione
  1. Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di:
    1. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata;
    2. periodi di pratica professionale in imprese o nell’amministrazione pubblica; il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a periodi di pratica professionale;
    3. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell’obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.
  2. L’articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
  3. L’articolo 16 capoverso 2 lettere c, e–h è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
  4. Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.
  5. Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.
Art. 64b Estensione delle prestazioni
  1. .
  2. Il Consiglio federale può emanare, per un’occupazione temporanea nell’ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.

Sezione 4: Provvedimenti speciali

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

  1. .
  2. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
  3. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.
Art. 65a
Art. 66 Ammontare e durata degli assegni d’introduzione
  1. Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l’assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.
  2. Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. 2bis. Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi al massimo.
  3. Gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.
  4. Gli assegni per il periodo d’introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.
Art. 66a Assegni di formazione
  1. L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
    1. .
    2. hanno almeno 30 anni e
    3. non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
  2. L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
  3. Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
    1. hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o
    2. hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore.
  4. Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.
Art. 66b
Art. 66c Ammontare e durata degli assegni di formazione
  1. Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
  2. Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
  3. La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
  4. Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata.
Art. 67
Art. 68 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto
  1. L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
    1. non è stato possibile procurare loro un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
    2. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 13.
  2. Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.
  3. Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.
Art. 69 Sussidio per gli assicurati pendolari

Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo di domicilio.

Art. 70 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali

Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un’indennità globale per l’alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

Art. 71
Art. 71a Sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente
  1. L’assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.
  2. Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione.
Art. 71b Presupposti del diritto
  1. Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell’articolo 71a capoverso 1 se:
    1. senza colpa propria, sono disoccupati;
    2. .
    3. hanno almeno 20 anni e
    4. presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.
  2. Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso 2.
  3. Durante la fase di progettazione l’assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l’articolo 17.
Art. 71c
Art. 71d Conclusione della fase di progettazione
  1. Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.
  2. Se l’assicurato intraprende un’attività lucrativa indipendente, per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27.
Art. 72
Art. 72a a72c

Capitolo 7: Altri provvedimenti

Art. 73 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
  1. L’assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all’equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.
  2. La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.
  3. L’ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.
Art. 73a Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l’efficacia dei provvedimenti dell’assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.

Art. 74e75
Art. 75a Progetti pilota
  1. Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:
    1. sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
    2. mantenere posti di lavoro esistenti; o
    3. reintegrare disoccupati.
  2. I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a –6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a , 18b , 18c , 22–27, 30, 51–58 e 90–121.
  3. I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a –6, 16, 51–58 e 90–121.
  4. I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.
Art. 75b Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell’ambito di progetti pilota conformemente all’articolo 75a e dimostratisi efficaci.

Titolo quarto: Organizzazione

Capitolo 1: Organi di esecuzione

Art. 76
  1. Sono incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione:
    1. le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77–82);
    2. l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
    3. gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b ) e il servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c );
    4. le commissioni tripartite (art. 85d );
    5. le casse di compensazione AVS (art. 86);
    6. l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS (art. 87);
    7. i datori di lavoro (art. 88);
    8. la commissione di sorveglianza (art. 89).
  2. I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all’esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

Capitolo 2: Casse di disoccupazione

Art. 77 Casse pubbliche
  1. Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
  2. Il Cantone è il titolare della cassa.
  3. .
  4. Più Cantoni possono, con il consenso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.
Art. 78 Casse private
  1. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d’importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all’ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.
  2. Le casse private possono limitare il loro campo d’attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.
Art. 79 Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse
  1. I titolari stabiliscono in un regolamento l’organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d’attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all’ufficio di compensazione, per approvazione.
  2. Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.
  3. Le operazioni di pagamento delle casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo.In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L’articolo 242 LEFs’applica per analogia.
Art. 80 Soppressione del riconoscimento
  1. Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all’ufficio di compensazione.La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine dell’anno civile, il più presto però dopo sei mesi.
  2. L’ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se:
    1. la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell’ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile;
    2. la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell’ufficio di compensazione, oppure
    3. il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.
  3. La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.
Art. 81 Compiti delle casse
  1. Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:
    1. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
    2. sospendono l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;
    3. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
    4. amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;
    5. rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
  2. La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:
    1. se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;
    2. se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.
Art. 82 Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione
  1. Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti.
  2. Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.
  3. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.
  4. I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.
  5. Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare della cassa per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il titolare della cassa risponde per ogni caso di danno.
  6. La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.
Art. 82a Responsabilità verso gli assicurati e i terzi
  1. Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all’articolo 78 LPGAvanno presentate alla cassa competente; quest’ultima statuisce mediante decisione.
  2. La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l’atto pregiudizievole.

Capitolo 3: Altri organi esecutivi

Art. 83 Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
  1. L’ufficio di compensazione:
    1. contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
    2. tiene i conti del fondo di compensazione;
    3. controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
    cbis. verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali; d. verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente; e. impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; f. decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art. 82, 85d , 88 e 89a ); g. assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza; h. prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; i. . j. pubblica ogni anno gli indicatori relativi alle prestazioni delle casse; k. prende le decisioni giusta l’articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b ; l. sorveglia le decisioni del servizio cantonale; m. decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; n. provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali; nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’allegato I articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); o. . p. coordina l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; q. prende disposizioni per l’applicazione dell’articolo 59a ; r. decide in deroga all’articolo 35 LPGAsui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; s. statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bische gli sottopone il servizio cantonale. 1bis. Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l’ufficio di compensazione gestisce sistemi d’informazione per: a. il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione; b. il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989sul collocamento [LC]); c. l’analisi dei dati del mercato del lavoro; d. la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all’articolo 96c capoverso 1quater; e. la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).
  2. Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:
    1. il conto d’esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
    2. altri conteggi periodici;
    3. rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
    4. le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
    5. i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso 3;
    6. il bilancio preventivo e il conto del centro d’informatica.
  3. La Seco dirige l’ufficio di compensazione.
Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro
  1. L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.
  2. Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.
  3. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.
Art. 84 Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
  1. Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
  2. I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.
  3. Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.
  4. Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.
  5. Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.
Art. 85 Servizi cantonali
  1. I servizi cantonali:
    1. consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;
    2. appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
    3. decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;
    4. verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;
    5. decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
    6. eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
    7. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4;
    8. esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
    9. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;
    10. fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
    11. rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  2. .
Art. 85a
Art. 85b Uffici di collocamento regionali
  1. I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2.
  2. Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.
  3. I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.
  4. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.
Art. 85c Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.

Art. 85d Commissioni tripartite
  1. Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera i.
  2. I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell’autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell’autorità cantonale incaricata della formazione professionale.
  3. Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.
  4. D’intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all’articolo 85.
  5. I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Art. 85e Promovimento della collaborazione intercantonale
  1. Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  2. Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.
Art. 85f Promovimento della collaborazione interistituzionale
  1. I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:
    1. gli uffici di orientamento professionale;
    2. i servizi sociali;
    3. gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
    4. gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;
    5. gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
    6. le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
    7. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
    8. altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
  2. In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bislettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LCse:
    1. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
    2. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  3. Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:
    1. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
    2. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
    1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.
  4. Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.
Art. 85g Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione
  1. Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.
  2. L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.
  3. I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.
  4. La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
  5. Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.
Art. 85h Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi
  1. Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGAall’autorità cantonale competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.
  2. La responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Art. 86 Casse di compensazione AVS

Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS.

Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS
  1. L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS:
    1. controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
    2. versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
    3. presenta annualmente i conti all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 88 Datori di lavoro
  1. I datori di lavoro:
    1. regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
    2. compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
    3. osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all’indennità per lavoro ridotto, all’indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
    4. soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio; in deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA, l’autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.
  2. I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4. 2bis. Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi. 2ter. Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.
  3. Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazionisugli atti illeciti.
  4. .
  5. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
Art. 89 Commissione di sorveglianza
  1. La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell’assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.
  2. Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  3. Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.
  4. Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).Può dare all’ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  5. È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).
  6. È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.
  7. Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.
Art. 89a Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione
  1. Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGAcontro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
  2. Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.

Titolo quinto: Finanziamento

Art. 90 Fonti di finanziamento

L’assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:

  1. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);
  2. una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
  3. i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.
Art. 90a Partecipazione della Confederazione
  1. La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
  2. La partecipazione della Confederazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi all’anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori indigeni.
  3. .
  4. .
Art. 90b Equilibrio annuale dei conti

Se i mezzi previsti ai sensi dell’articolo 90 non bastano a coprire le spese dell’assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all’articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 1989sulle finanze della Confederazione.

Art. 90c Rischio congiunturale
  1. Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all’obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso su tale parte di salario non può eccedere l’1 per cento.
  2. Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell’articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell’articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l’aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell’articolo 3 capoversi 2 e 3.
Art. 91 Capitale d’esercizio delle casse
  1. L’ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d’esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d’esercizio a titolo fiduciario.
  2. In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all’ufficio di compensazione.
Art. 92 Spese amministrative
  1. Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. Le spese amministrative, cagionate all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS dall’assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest’ultima.
  3. Le spese amministrative dell’ufficio di compensazione per l’esecuzione dell’assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.
  4. Le ulteriori spese amministrative dell’ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.
  5. Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.
  6. Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati secondo un sistema bonus-malus in funzione delle prestazioni fornite.Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.
  7. Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbise 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c .Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g ) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e ) e interistituzionale (art. 85f ). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni. 7bis. I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata.La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.
  8. Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.
  9. Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all’istituto collettore i costi per l’esecuzione della previdenza professionale secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 93 Spese processuali e ripetibili

Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l’esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l’ufficio di compensazione o la Confederazione.

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94 Compensazione, versamento a terzi, esecuzione forzata
  1. Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.
  2. Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale, quest’ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all’assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.
  3. Gli organismi d’assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliere possono esigere l’arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro anticipi. Fino a tale importo, il diritto all’indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata.
Art. 94a Assunzione delle spese delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione invalidità
  1. A partire dalla 91aindennità giornaliera l’assicurazione invalidità assume le spese per le indennità giornaliere di cui all’articolo 27 capoverso 5, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
  2. Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio.
Art. 95 Restituzione di prestazioni
  1. La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGAad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59c biscapoverso 4. 1bis. L’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione.In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate. 1ter. La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un’altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest’ultima.
  2. La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
  3. La cassa sottopone le domande di condono, per decisione, al servizio cantonale.
Art. 96 Utilizzazione del numero d’assicurato dell’AVS

Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS.

Art. 96a
Art. 96b Trattamento di dati personali
  1. Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:
    1. registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
    2. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
    3. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
    4. riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
    5. riscuotere l’imposta alla fonte;
    6. applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
    7. far valere le pretese dell’assicurazione;
    8. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
    9. allestire statistiche;
    10. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
  2. Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la situazione personale ed economica del beneficiario di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 96c Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione
  1. Gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c hanno accesso ai sistemi d’informazione previsti all’articolo 83 capoverso 1bisnella misura in cui lo esiga l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 81 e 85. 1bis e1ter. . 1quater. Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bislett. d):
    1. gli assicurati, per annunciarsi, richiedere prestazioni e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17;
    2. le persone in cerca d’impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell’URC;
    3. i datori di lavoro, per richiedere prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e adempiere gli obblighi di cui all’articolo 88 capoverso 1.
  2. . 2bis. Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC). 2ter. .
  3. Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, l’organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.
Art. 96d Accesso al registro degli abitanti

Sempre che vi siano autorizzati dal diritto cantonale, gli organi di esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c possono accedere mediante procedura di richiamo al registro degli abitanti per verificare il domicilio degli assicurati.

Art. 97
Art. 97a Comunicazione di dati
  1. Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA: a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge; abis. agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS; bter. alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005sugli stranieri e la loro integrazione; c. alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; cbis. alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che l’attestato concernente le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sia trasmesso loro direttamente; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992sulla statistica federale; e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; ebis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015sulle attività informative; f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale, 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile (CC), 7. alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l’applicazione della legge federale del 16 dicembre 2005sugli stranieri e la loro integrazione e dell’accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d’esecuzione, 8. all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 e 290 CC, qualora ne necessiti per provvedere all’incasso di contributi di mantenimento non pagati o per garantire il versamento di contributi di mantenimento futuri.
  2. Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005contro il lavoro nero. 2bis. Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all’articolo 7 della legge federale dell’8 ottobre 1999sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime.
  3. In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.
  4. Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
    1. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
    2. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
  5. Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
  6. Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
  7. I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
  8. I dati possono essere comunicati per via elettronica.
Art. 98 Obbligo di comunicare i dati

L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione mette a disposizione dell’INSAI, contro indennità, i dati personali anonimizzati necessari per analizzare il rischio d’infortuni dei disoccupati.

Art. 98a Rapporto con l’assicurazione militare

Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.

Art. 99

Titolo settimo: Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

Art. 100 Principi
  1. Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione.Per il resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.
  2. In deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b .
  3. Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
  4. Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.
Art. 101 Autorità speciale di ricorso

In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su ricorso della SECO, nonché le decisioni dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 102 Legittimazione speciale di ricorso
  1. Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche la SECO ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.
  2. Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche la SECO, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 103e104

Abrogati

Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 105 Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest’ultimo,chiunque viola l’obbligo del segreto,chiunque, nell’esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penalecommina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 106 Contravvenzioni

Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,chiunque viola il suo obbligo d’annunciare,chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppurechiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.

Art. 108

Titolo nono: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 109 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Art. 110 Vigilanza

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA) provvedono segnatamente all’applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

Art. 110a e 110b
Art. 111e112

Sezione 2: Cantoni

Art. 113
  1. I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all’approvazione della Confederazione.
  2. I Cantoni:
    1. gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
    2. designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
    3. istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b ;
    4. istituiscono commissioni tripartite secondo l’articolo 85d ;
    5. emanano le prescrizioni procedurali;
    6. provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l’assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;
    7. .
  3. .

Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga

Sezione 1: Modificazioni

Art. 114
Art. 115 Legge federale sul contratto d’assicurazione

.

Art. 116
Art. 117 Codice delle obbligazioni

.

Art. 117a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

.

Sezione 2: Abrogazioni

Art. 118
  1. Sono abrogati:
    1. Il decreto federale dell’8 ottobre 1976sull’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);
    2. La legge federale del 22 giugno 1951sull’assicurazione contro la disoccupazione;
    3. I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975che istituisce nel campo dell’assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d’impiego e dei redditi.
    4. il decreto federale del 19 marzo 1993su provvedimenti nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. Le disposizioni abrogate s’applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: .

Art. 119

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 120 Casse riconosciute

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento:

  1. le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d’attività si estende a tutto il Cantone;
  2. le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.
Art. 120a Partecipazione della Confederazione negli anni 2006–2008
  1. In deroga all’articolo 90a , negli anni 2006–2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
  2. Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.
Art. 120b Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029
  1. Negli anni 2025–2029 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90a capoverso 1 è ridotta complessivamente di 1,25 miliardi di franchi.
  2. Se alla fine dell’anno il capitale proprio del fondo di compensazione, compreso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, a partire dall’anno seguente la partecipazione della Confederazione non è più ridotta.

Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo

Art. 121
  1. Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999sulla libera circolazione delle persone:
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  2. Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
    1. regolamento (CE) n. 883/2004;
    2. regolamento (CE) n. 987/2009;
    3. regolamento (CEE) n. 1408/71;
    4. regolamento (CEE) n. 574/72.
  3. Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
  4. Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Capitolo 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 122
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:
    art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983^
    ^disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984

Zitiert in

Decisioni

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