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Art. 6a

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Il rapporto di gestione dev’essere reso accessibile al pubblico.
  2. Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.
  3. I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.È fatto salvo l’articolo 958e capoverso 2 CO1.

Footnotes

  1. RS 220

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