Il rapporto di gestione dev’essere reso accessibile al pubblico.
Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.
I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.È fatto salvo l’articolo 958e capoverso 2 CO1.