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Art. 6b

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.
  2. Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del CO1concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell’attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.
  3. Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalente-mente tecnici.
  4. Alle condizioni di cui al capoverso 2, la FINMA può limitare l’utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

Footnotes

  1. RS 220

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