Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di:
il conto annuale;
la relazione annuale;
il conto di gruppo.
Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.
Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del CO1, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione.
In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3.