Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all’articolo 3bis.
È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.1
I membri dell’amministrazione e dell’organo di gestione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109;FF 1994 IV 923). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647). ↩
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