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Art. 3bis

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l’istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:1
    1. 2 garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
    2. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere;
    3. 3 .
  2. Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.4
  3. La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d’affari e ai rapporti con l’estero.
  4. Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto5oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.6Si considerano straniere:
    1. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
    2. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all’estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla letteraa .

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109;FF 1994 IV 923).

  3. Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246;FF 1993 I 609).

  4. Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2109;FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269;FF 2003 3233).

  5. Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC;RU 1974 1051).

  6. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246;FF 1993 I 609).

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