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Art. 3quater

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bise 3ternon sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell’altro Stato contraente.
  2. Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

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