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Art. 30b

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.
  2. I proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione.
  3. Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti:
    1. i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF1, nella misura del privilegio accordato;
    2. i crediti garantiti, nei limiti della garanzia prevista;
    3. i crediti compensabili, nei limiti della loro compensabilità; e
    4. i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento.
  4. Se necessario per la continuazione dell’attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.
  5. La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente:
    1. il capitale convertibile di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
    2. il capitale sociale è ridotto integralmente.
  6. Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale e prevedano un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori.
  7. La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente:
    1. crediti postergati;
    2. crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza (obbligazioni soggette a bail-in); è fatto salvo il capoverso 8;
    3. altri crediti, ad eccezione dei depositi;
    4. depositi.
  8. Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all’articolo 2biscapoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti.
  9. La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti sociali dei nuovi proprietari.

Footnotes

  1. RS 281.1

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