Il piano di risanamento deve adempiere le seguenti esigenze:
si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca nonché su una stima prudente della necessità di risanamento;
presumibilmente, non pone i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;
tiene adeguatamente conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.
Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento e contiene in particolare precisazioni circa:
l’adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1;
il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;
la futura struttura del capitale e il modello di attività della banca;
gli attivi e i passivi della banca;
la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
la normativa applicabile agli organi uscenti;
la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;
il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;
un’eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 39;
le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.