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Art. 30a

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente al presente capo la FINMA può differire:
    1. la disdetta di contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta;
    2. l’esercizio di diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 27.
  2. Il differimento può essere disposto soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.
  3. Il differimento può essere disposto al massimo per due giorni lavorativi. La FINMA stabilisce l’inizio e la fine del differimento.
  4. Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:
    1. non sono legati alle misure; e
    2. sono riconducibili al comportamento della banca in procedura di insolvenza o del soggetto di diritto che riprende integralmente o parzialmente i contratti.
  5. Se alla fine del differimento le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 legati alle misure non possono più essere esercitati.

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