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Art. 58a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.
  2. I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f .

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