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Art. 58

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l’articolo 48c .
  2. Se singole misure subiscono ritardi, i crediti d’impegno previsti per le stesse possono, qualora non siano esauriti, essere destinati alla realizzazione di altre misure la cui pianificazione è prevista da un decreto federale.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le misure da realizzare secondo il capoverso 2.

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