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Art. 58b

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. I Cantoni e altri terzi possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma di sviluppo strategico.
  2. Essi assumono:
    1. in caso di misure supplementari: tutti i costi;
    2. in caso di misure alternative: la differenza tra i costi delle misure previste dalla Confederazione e quelle da loro previste.
  3. La partecipazione di terzi non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d’esercizio.
  4. La Confederazione conclude con i terzi e le imprese ferroviarie convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione.

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