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Art. 57

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. I Cantoni versano un contributo di 500 milioni all’anno al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria per finanziare i costi dell’infrastruttura. 1bis. Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l’indice nazionale dei prezzi al consumo.1Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il DATEC.2
  2. La partecipazione di ogni Cantone è determinata dalle prestazioni di traffico regionale ordinate alle imprese ferroviarie (viaggiatori–chilometri e treni–chilometri) secondo la chiave di ripartizione intercantonale3.
  3. Il Consiglio federale disciplina i particolari per via d’ordinanza, dopo aver consultato i Cantoni.

Footnotes

  1. Nuovo testo per. per giusta la cifra I n. 6 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654;FF 2020 6109).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205;FF 2016 4135).

  3. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ).

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