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Art. 15a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a –57g della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
  2. La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti.
  3. La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d’inchiesta.2È amministrativamente aggregata al DATEC.
  4. Per indagare su incidenti e quasi incidenti può concludere accordi con servizi d’inchiesta esteri.3
  5. In singoli casi l’ufficio d’inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un’autorità estera, all’inchiesta su incidenti e quasi incidenti all’estero.4
  6. Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 19485sulla navigazione aerea.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  4. Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  5. RS 748.0

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