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Art. 15

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Le imprese ferroviarie notificano gli incidenti e i quasi incidenti verificatisi nell’esercizio delle ferrovie:
    1. al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), immediatamente;
    2. all’UFT, entro 30 giorni.
  2. Per ogni incidente e quasi incidente nell’esercizio delle ferrovie il SISI apre un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, la dinamica e le cause.
  3. L’inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.
  4. Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell’incidente o del quasi incidente forniscono al SISI le informazioni e i documenti necessari. Concedono inoltre al SISI libero accesso al luogo dell’incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di inchiesta.

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