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Art. 15b

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. La Commissione d’inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta.1Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.
  2. Per chiarire i fatti, l’ufficio d’inchiesta può ordinare:2
    1. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
    2. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;
    3. sequestri;
    4. analisi mediche quali prove del sangue e dell’urina;
    5. autopsie;
    6. analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;
    7. perizie.
  3. Se tange diritti od obblighi, l’ufficio d’inchiesta emana decisioni formali.3Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 19684sulla procedura amministrativa.
  4. Le decisioni emanate dall’ufficio d’inchiesta nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.5
  5. La Commissione d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.
  6. Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

  4. RS 172.021

  5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152;FF 2023 703).

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