Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
31.10.1947
In Kraft seit
01.11.1947
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

831.101

Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(OAVS)

del 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2026)

Capo primo: Persone assicurate

A. Assoggettamento

Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio
di un’organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all’articolo 12a dell’Accordo del 19 marzo 1993tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione privata di assistenza
  1. Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.
  2. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

B. Esenzioni dall’assicurazione

Art. 1b Stranieri con privilegi diplomatici

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:

  1. i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
  2. i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
  3. le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;
  4. il personale di IATAe SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.
Art. 2 Periodo di tempo relativamente breve

Per attività lucrativa esercitata per un periodo di tempo relativamente breve ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera c LAVS s’intende un’attività lucrativa esercitata durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.

Art. 3 Persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti
  1. Le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
  2. .
Art. 4

C. Adesione all’assicurazione

I. Persone occupate all’estero da un datore di lavoro in Svizzera

Art. 5 Diritto di continuare l’assicurazione

Le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l’assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:

  1. dell’inizio dell’attività all’estero; o
  2. del termine del periodo di attività all’estero ammesso da una convenzione internazionale.
Art. 5a Richiesta

Per continuare l’assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compensazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.

Art. 5b Inizio dell’assicurazione
  1. L’assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte.
  2. Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l’assicurazione.
Art. 5c Fine dell’assicurazione
  1. Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile.
  2. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l’assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l’assicurazione continua se entro sei mesi dall’inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale

Art. 5d Condizioni d’adesione

Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all’assicurazione.L’adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

Art. 5e Inizio dell’assicurazione
  1. Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l’assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.
  2. Se la dichiarazione d’adesione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.
Art. 5f Fine dell’assicurazione
  1. Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
  2. Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.

III. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero

Art. 5g Diritto alla continuazione dell’assicurazione

Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero possono continuare l’assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell’inizio della loro formazione all’estero.

Art. 5h Inizio dell’assicurazione
  1. L’assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall’inizio della formazione all’estero.
  2. Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l’assicurazione.
Art. 5i Fine dell’assicurazione
  1. Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
  2. L’assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell’anno civile è escluso con effetto retroattivo dall’assicurazione. Lo stesso vale per l’assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione.

IV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato

Art. 5j Inizio dell’assicurazione
  1. L’assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all’estero.
  2. Se la dichiarazione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.
Art. 5k Fine dell’assicurazione

L’articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato.

Capo secondo: Contributi

A. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa

Art. 6 Nozioni del reddito da un’attività lucrativa
  1. Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un’attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all’estero con l’esercizio di un’attività, inclusi i guadagni accessori.
  2. Non sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa:
    1. il soldo militare, l’indennità di funzione nella protezione civile, l’importo per le piccole spese personali versato nel servizio civile, il soldo dei pompieri di milizia esente da imposta ai sensi dell’articolo 24 lettera fbisdella legge federale del 14 dicembre 1990sull’imposta federale diretta (LIFD) e le indennità analoghe al soldo nei corsi per monitori di giovani tiratori;
    2. le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992sull’assicurazione militare;
    3. .
    4. .
    5. .
    6. gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l’economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell’ambito degli usi locali o professionali;
    7. le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all’attività professionale del beneficiario;
    8. le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all’insorgenza dell’evento assicurato o allo scioglimento dell’istituzione di previdenza;
    [tab] i. e k.
Art. 6bis
Art. 6ter Reddito lucrativo realizzato all’estero

Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera:

  1. come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
  2. come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, o
  3. che paga l’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD.
Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
  1. I contributi dei salariati che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno per datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui i salariati hanno raggiunto l’età di riferimento. Se l’attività non è esercitata per l’intero anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.
  2. Se un salariato desidera che i contributi siano riscossi dall’intero salario, lo comunica a ogni singolo datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo.
  3. La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l’anno di contribuzione successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro la sua intenzione di modificarla al più tardi al versamento del primo salario dell’anno.
  4. I contributi dei lavoratori indipendenti che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti a partire dal mese successivo soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa indipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno. Se un’attività non è esercitata per l’intero anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.
  5. Se un lavoratore indipendente desidera rinunciare all’applicazione della franchigia, lo comunica alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.
  6. La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l’anno di contribuzione successivo, se il lavoratore indipendente non ne comunica la modifica alla cassa di compensazione competente entro detto termine.

I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un’attività dipendente

Art. 7 Salario determinante. Elementi

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

  1. il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;
  2. le indennità di residenza e di rincaro;
  3. le gratificazioni e i premi di fedeltà e di produzione;

cbis. i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e del valore si applicano le disposizioni sull’imposta federale diretta;

d. i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariatiagli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l’interesse di un capitale eventualmente investito;

e. le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;

f. le prestazioni in natura regolari;

g. le provvigioni e le commissioni;

h. i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;

i. il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;

k. le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;

l. le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo;

m. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a infortunio o malattia;

n. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a servizio ai sensi dell’articolo 1a della legge del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) o genitorialità;

o. le indennità di vacanza o per i giorni festivi;

p. le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all’assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; è eccettuata l’assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali;

q. le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8biso 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’UFASallestisce a tal fine tavole vincolanti.

Art. 8 Salario determinante. Eccezioni

Non sono compresi nel salario determinante:

  1. i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l’esenzione fiscale conformemente alla LIFD;
  2. i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento;
  3. le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell’azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali;
  4. le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25–31 della LF del 18 mar. 1994sull’assicurazione malattie, LAMal) e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.
Art. 8bis Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente

Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale, dal salario determinate è escluso, per ogni anno in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita minima di vecchiaia mensile vigente al momento del versamento.

Art. 8ter Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali
  1. Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.
  2. Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:
    1. quando sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 53b capoverso 1 lettera a o b della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure
    2. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.
Art. 8quater Prestazioni versate in casi di rigore
  1. Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato dovuta a motivi familiari, professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante.
  2. Vi è una situazione di grave difficoltà finanziaria quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.
  3. Il datore di lavoro e il salariato devono fornire alla cassa di compensazione tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione di grave difficoltà finanziaria.
Art. 9 Spese generali
  1. Sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell’ambito della propria attività.Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.
  2. Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
  3. .
Art. 10
Art. 11 Vitto e alloggio
  1. Il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14.
  2. Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue:| | fr. | | --- | --- | | colazione | 3.50 | | pranzo | 10.— | | cena | 8.— | | alloggio | 11.50 |
Art. 12
Art. 13 Reddito in natura di altra specie

Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

Art. 14 Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui
  1. Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l’articolo 5 capoverso 3 LAVS.
  2. Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.
  3. Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:
    1. 2070 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
    2. 3060 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano a tempo pieno nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.
Art. 15 Mance

1 e2. . 3. Le mance versate ai salariati d’imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi
  1. Per la fissazione e la determinazione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 22–27. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2 LAVS.
  2. Per la fissazione e la determinazione dei contributi dovuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si applica inoltre per analogia l’articolo 6quatercapoversi 4–6. Se i contributi sono retti dall’articolo 6 capoverso 2 LAVS, si applica l’articolo 6quatercapoversi 1–3.

II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività indipendente

1. In generale
Art. 17 Nozione di reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente

Sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFDe gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.

Art. 18 Deduzioni dal reddito
  1. Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a–e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta. 1bis. Le perdite commerciali secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell’anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.
  2. Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.
Art. 19 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio

Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2500 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Art. 20 Persone tenute a pagare i contributi
  1. I contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente conseguito in un’azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall’affittuario o dall’usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest’ultimo non è soggetto all’imposta, chi conduce l’azienda per conto proprio.
  2. .
  3. I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente
  1. Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 10 100 franchi annui, ma è inferiore a 60 500 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:| Reddito annuo dell’attività lucrativa | | Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa | | --- | --- | --- | | di almeno fr. | ma inferiore a fr. | | | 10 100 | 17 600 | 4,35 | | 17 600 | 23 000 | 4,45 | | 23 000 | 25 500 | 4,55 | | 25 500 | 28 000 | 4,65 | | 28 000 | 30 500 | 4,75 | | 30 500 | 33 000 | 4,85 | | 33 000 | 35 500 | 5,05 | | 35 500 | 38 000 | 5,25 | | 38 000 | 40 500 | 5,45 | | 40 500 | 43 000 | 5,65 | | 43 000 | 45 500 | 5,85 | | 45 500 | 48 000 | 6,05 | | 48 000 | 50 500 | 6,35 | | 50 500 | 53 000 | 6,65 | | 53 000 | 55 500 | 6,95 | | 55 500 | 58 000 | 7,25 | | 58 000 | 60 500 | 7,55 |

  2. Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quaterè inferiore a 10 100 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento, ma al massimo il contributo minimo.

2. Fissazione e determinazione dei contributi
Art. 22 Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo
  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
  2. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale.
  3. Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4.
  4. Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.
  5. Il reddito non è convertito in reddito annuo.
Art. 23 Determinazione del reddito e del capitale proprio
  1. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.
  2. In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta.
  3. Nei casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
  4. Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione.
  5. Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell’azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.
Art. 24 Contributi d’acconto
  1. Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.
  2. Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
  3. Se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
  4. Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
  5. Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Art. 25 Fissazione e compensazione
  1. Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
  2. I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
  3. Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.
Art. 26
Art. 27 Comunicazione delle autorità fiscali
  1. Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L’UFAS emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.
  2. Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
  3. L’autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all’articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente.
  4. Per ogni persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un’indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’UFAS calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.

B. Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa

Art. 28 Calcolo dei contributi
  1. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 435 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAInon rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:| Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | Contributo annuo | Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | | --- | --- | --- | | Franchi | Franchi | Franchi | | fino a | 350 000 | 435 | – | | a partire da | 350 000 | 522 | 87 | | a partire da | 1 750 000 | 2958 | 130.50 | | a partire da | 8 950 000 | 21 750 | – |

  2. Se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

  3. Per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati al limite di sostanza direttamente inferiore.

  4. Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge. 4bis. .

  5. I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.

  6. Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità o della legge federale del 19 giugno 2020sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani versano il contributo minimo.

Art. 28bis Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno
  1. Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un’attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l’articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito diuna attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l’articolo 28.
  2. Se l’assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l’articolo 30.
Art. 29 Anno di contribuzione e basi di calcolo
  1. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
  2. I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6.
  3. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
  4. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.
  5. L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFDdeve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione.
  6. Se l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
  7. Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L’indennità di cui all’articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.
Art. 29bis Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici
  1. L’istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l’articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l’indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell’anno civile precedente.
  2. L’istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un’attività lucrativa. L’istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.
  3. Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l’inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all’anno, ma al più tardi al termine dell’anno civile corrispondente.
  4. Se per frequentare l’istituto è necessario che lo studente debba esercitare un’attività lucrativa, l’obbligo di notifica decade.
Art. 29ter Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici
  1. La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s’impegna:
    1. ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
    2. a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l’istituto scolastico;
    3. ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.
  2. Se l’istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l’accordo.
Art. 30 Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un’attività lucrativa
  1. Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l’anno in questione sul reddito di un’attività lucrativa vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
  2. Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l’imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un’attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.
  3. .

C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa

Art. 31 Riduzione dei contributi
  1. Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.
  2. La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie. .
Art. 32 Condono dei contributi
  1. Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
  2. La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.
  3. Una copia della decisione di condono dev’essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.
  4. .

D. Contributi dei datori di lavoro

Art. 33 Eccezioni all’obbligo di pagare i contributi

Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:

  1. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, nonché i posti consolari di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007sullo Stato ospite;
  2. i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
  3. le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.

E. Riscossione dei contributi

I. In generale

Art. 34 Periodi di pagamento
  1. Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:
    1. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre;
    2. le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre;
    3. i datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005contro il lavoro nero (LLN), una volta all’anno.
  2. In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e all’indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno.
  3. I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i contributi vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Art. 34a Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti
  1. Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.
  2. Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.
Art. 34b Dilazione di pagamento
  1. Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.
  2. La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnatamente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.
  3. La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell’articolo 34a , se quest’ultima non è stata ancora emessa.
Art. 34c Contributi irrecuperabili
  1. Se l’esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.
  2. Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l’importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 1889sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

II. Contributi paritari

Art. 34d Salario di poco conto
  1. Se il salario determinante non supera 2500 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
  2. I contributi devono essere versati in ogni caso: a. sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche; sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari: 1. conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno in cui esse compiono il 25° anno d’età, e 2. non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile; b. sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio e audiovisivi, emittenti radiofoniche e televisive, media digitali e stampati, imprese di design, musei nonché da scuole del settore artistico.
  3. Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente.
  4. Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l’importo non soggetto a contribuzione secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a.
Art. 35 Contributi d’acconto
  1. Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile.
  2. I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
  3. Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.
  4. In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto.
Art. 36 Conteggio e compensazione
  1. I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
  2. I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio.
  3. Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
  4. La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.
Art. 37 Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo
  1. I vignaioli a cottimo devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.
  2. I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai vignaioli a cottimo il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.
Art. 38 Tassazione d’ufficio
  1. Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d’ufficio.
  2. La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno.
  3. Le spese causate dalla tassazione d’ufficio possono essere messe a carico dell’inadempiente.

III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi

Art. 39 Pagamento di contributi arretrati
  1. Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il pagamento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 1 LAVS.
  2. I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Art. 40 Condono del debito
  1. Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.
  2. Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev’essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordine di pagamento. È riservato il capoverso 3.
  3. Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.
  4. Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.
Art. 41 Ricupero di contributi non dovuti

Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 3 LAVS

IV. Interessi

Art. 41bis Interessi di mora
  1. Devono pagare gli interessi di mora:
    1. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
    2. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
    3. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLNche non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
    4. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
    5. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
    6. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d’acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
    7. le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell’anno civile seguente l’anno della realizzazione dell’utile, sui contributi d’acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione.
    1bis. . 1ter. Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora.
  2. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.
Art. 41ter Interessi compensativi
  1. Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione.
  2. Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti.
  3. Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni.
  4. Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.
Art. 42 Varie
  1. I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.
  2. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno.
  3. Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

F. Garanzia degli eredi

Art. 43 .

Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero.

Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi

A. Diritto alla rendita

Art. 44e45
Art. 46 Diritto alla rendita per vedove e per vedovi
  1. La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest’ultimo sia il padre del figlio.
  2. Sono considerati affiliati secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l’articolo 49.
  3. Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest’ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro dieci anni dalla sua conclusione.
Art. 47 Rendite d’orfani per figli postumi

Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal primo giorno del mese seguente a quello della nascita.

Art. 48
Art. 49 Rendite per affiliati
  1. Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell’articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione.
  2. Tale diritto non sorge se l’affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all’articolo 25 LAVS.
  3. Il diritto si estingue se l’affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.
Art. 49bis Formazione
  1. Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
  2. Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d’insegnamento scolastico.
  3. Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS.
Art.49ter Fine o interruzione della formazione
  1. La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
  2. La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d’invalidità.
  3. Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
    1. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
    2. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
    3. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

B. Rendite ordinarie

Art. 50 Concetto dell’anno intero di contribuzione

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29tercapoverso 2 lettere b e c LAVS.

Art. 50a Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968
  1. La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente.
  2. L’UFAS elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968.
Art. 50b Ripartizione dei redditi
a. Disposizioni generali
  1. I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS.
  2. Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell’anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.
  3. I redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.
Art. 50c b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio
  1. In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l’articolo 50g .
  2. La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.
Art. 50d c. Compiti delle casse di compensazione committenti
  1. La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.
  2. Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.
Art. 50e d. Compiti delle casse di compensazione interessate

Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti:

  1. aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;
  2. procedere alla divisione a metà dei redditi dell’assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
  3. iscrivere la metà del reddito dell’assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
  4. trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.
Art. 50f e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi
  1. Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l’altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest’ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.
  2. Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.
Art. 50g f. Procedura in caso di riscossione di una rendita

Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d’ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.

Art. 50h g. Effetto della ripartizione dei redditi

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all’atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.

Art. 51 Calcolo del reddito annuo medio
  1. .
  2. Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all’articolo 52d , come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell’articolo 52b .
  3. Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all’avente diritto.
  4. All’atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d’invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un’attività lucrativa secondo l’articolo 29quinquiesLAVS.
  5. Se il coniuge ha diritto a una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50 per cento o inferiore, la metà del reddito annuo medio determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.
  6. I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.
Art. 51bis Fattori di rivalutazione
  1. L’UFAS stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa secondo l’articolo 30 capoverso 1 LAVS.
  2. Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l’indice delle rendite, secondo l’articolo 33tercapoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell’assicurato fino all’anno precedente l’evento assicurativo.
  3. L’articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile all’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 51ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei salari e dei prezzi
  1. L’UFAS informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Commissione) dell’evoluzione dell’indice dei salari e dell’indice svizzero dei prezzi al consumo determinati dall’Ufficio federale di statistica. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:
    1. l’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o
    2. le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.
    1bis. La base (valore 100 punti) dell’indice delle rendite secondo l’articolo 33tercapoverso 2 LAVS è costituita: a. dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice svizzero dei prezzi al consumo; b. dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.
  2. L’UFAS esamina periodicamente la situazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all’articolo 33tercapoverso 2 LAVS, tenendo conto dell’articolo 212 OAVS.
Art. 51quater Comunicazione dell’importo della rendita adeguata

L’importo della rendita adeguata all’indice delle rendite secondo l’articolo 33tercapoverso 1 LAVS è notificato all’avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.

Art. 52 Scala delle rendite parziali
  1. Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa:| Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, in per cento | | Rendita parziale in per cento della rendita completa | Numero della scala delle rendite | | --- | --- | --- | --- | | di almeno | ma inferiore a | | | | | | | | | | 2,28 | 2,27 | 1 | | 2,28 | 4,55 | 4,55 | 2 | | 4,55 | 6,82 | 6,82 | 3 | | 6,82 | 9,10 | 9,09 | 4 | | 9,10 | 11,37 | 11,36 | 5 | | 11,37 | 13,64 | 13,64 | 6 | | 13,64 | 15,91 | 15,91 | 7 | | 15,91 | 18,19 | 18,18 | 8 | | 18,19 | 20,46 | 20,45 | 9 | | 20,46 | 22,73 | 22,73 | 10 | | 22,73 | 25,01 | 25,00 | 11 | | 25,01 | 27,28 | 27,27 | 12 | | 27,28 | 29,55 | 29,55 | 13 | | 29,55 | 31,82 | 31,82 | 14 | | 31,82 | 34,10 | 34,09 | 15 | | 34,10 | 36,37 | 36,36 | 16 | | 36,37 | 38,64 | 38,64 | 17 | | 38,64 | 40,91 | 40,91 | 18 | | 40,91 | 43,19 | 43,18 | 19 | | 43,19 | 45,46 | 45,45 | 20 | | 45,46 | 47,73 | 47,73 | 21 | | 47,73 | 50,01 | 50,00 | 22 | | 50,01 | 52,28 | 52,27 | 23 | | 52,28 | 54,55 | 54,55 | 24 | | 54,55 | 56,82 | 56,82 | 25 | | 56,82 | 59,10 | 59,09 | 26 | | 59,10 | 61,37 | 61,36 | 27 | | 61,37 | 63,64 | 63,64 | 28 | | 63,64 | 65,91 | 65,91 | 29 | | 65,91 | 68,19 | 68,18 | 30 | | 68,19 | 70,46 | 70,45 | 31 | | 70,46 | 72,73 | 72,73 | 32 | | 72,73 | 75,01 | 75,00 | 33 | | 75,01 | 77,28 | 77,27 | 34 | | 77,28 | 79,55 | 79,55 | 35 | | 79,55 | 81,82 | 81,82 | 36 | | 81,82 | 84,10 | 84,09 | 37 | | 84,10 | 86,37 | 86,36 | 38 | | 86,37 | 88,64 | 88,64 | 39 | | 88,64 | 90,91 | 90,91 | 40 | | 90,91 | 93,19 | 93,18 | 41 | | 93,19 | 95,46 | 95,45 | 42 | | 95,46 | 97,73 | 97,73 | 43 | | 97,73 | 100,00 | 100,00 | 44 |

1bis. L’UFAS emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato al momento dell’anticipazione della rendita e quello degli assicurati della sua classe d’età al raggiungimento dell’età di riferimento. 2. Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età comporti almeno il 97,73 per cento. 3 e4. .

Art. 52a Durata di contribuzione inferiore a un anno all’insorgere dell’evento assicurato

Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.

Art. 52b Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni
  1. Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29tero dell’articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive.
  2. Al momento dell’anticipazione della rendita, i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1 possono essere computati soltanto per colmare le lacune contributive sorte prima dell’anticipazione della rendita.
Art. 52c Periodi di contribuzione nell’anno in cui sorge il diritto alla rendita

I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Art. 52d Conteggio degli anni di contribuzione mancanti

Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:| Anni interi di contribuzione dell’assicurato | Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a | | --- | --- | | da | a | | | 20 | 26 | 1 | | 27 | 33 | 2 | | da 34 | | 3 |

Art. 52d bis Nuovo calcolo della rendita

Il nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29biscapoversi 3 e 4 LAVS è effettuato una sola volta e su richiesta. Si può tenere conto soltanto dei contributi versati tra il raggiungimento dell’età di riferimento e il mese della richiesta, ma al massimo dei contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Art. 52d ter Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo

Il diritto alla rendita ricalcolata secondo l’articolo 29biscapoversi 3 e 4 LAVS nasce il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta.

Art. 52d quater Redditi da attività lucrativa considerati per colmare eventuali lacune contributive

Per la determinazione dell’importo corrispondente al 40 per cento di cui all’articolo 29biscapoverso 4 lettera a LAVS sono considerati tutti i redditi da attività lucrativa, indipendentemente dal loro assoggettamento a contribuzione.

Art. 52e Diritto all’attribuzione di accrediti per compiti educativi

Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l’autorità parentale.

Art. 52f Computo di accrediti per compiti educativi
  1. Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l’intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l’anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.
  2. L’accredito per compiti educativi corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite. 2bis. .
  3. Se il figlio muore durante l’anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell’anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.
  4. Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi.
  5. Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.
Art. 52f bis Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio
  1. Il giudice o l’autorità di protezione dei minori che decide in merito all’autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all’attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi.
  2. Il giudice o l’autorità di protezione dei minori assegna l’intero accredito per compiti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio.
  3. I genitori che istituiscono l’autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione all’ufficio dello stato civile o all’autorità di protezione dei minori concludono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l’intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l’autorità di protezione dei minori decide d’ufficio sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2.
  4. I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l’articolo 52f capoverso 4, in futuro l’accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l’autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all’assegnazione dell’accredito per compiti educativi.
  5. L’articolo 29sexiescapoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell’accredito per compiti educativi.
  6. Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre.
  7. Le modifiche nell’assegnazione dell’accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 52g Accrediti per compiti assistenziali
a. Condizione della facile raggiungibilità

La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un’ora.

Art. 52h
Art. 52i c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone

Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l’accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.

Art. 52k d. Computo di accrediti per compiti assistenziali

Per la determinazione dell’importo degli accrediti per compiti assistenziali, l’articolo 52f è applicabile per analogia.

Art. 52l e. Domanda
  1. Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.
  2. Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.
Art. 53 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite
  1. L’UFAS emana prescrizioni per il calcolo delle rendite e stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.
  2. Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l’importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.
Art. 53bis Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta

Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.

Art. 53ter Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita
  1. In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato conformemente all’articolo 53bisè ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità.
  2. In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.
Art. 53quater Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione
  1. Per la fissazione dell’ammontare del supplemento di rendita secondo l’articolo 34bisLAVS per le donne della generazione di transizione fa stato il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sul supplemento di rendita.
  2. Il supplemento di rendita non viene adeguato all’evoluzione dei prezzi e dei salari.
  3. In caso di durata di contribuzione incompleta il supplemento di rendita è ridotto in base al rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurata e quello delle assicurate della sua classe d’età.
  4. L’UFAS stabilisce tavole dei supplementi di rendita d’uso obbligatorio. Il supplemento di rendita è arrotondato al franco superiore.
  5. In caso di rinvio della totalità della rendita, il supplemento di rendita è versato al momento della revoca del rinvio. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l’intero importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita riscossa. Il rinvio della rendita non comporta un aumento del supplemento di rendita.
  6. Se la rendita è versata sotto forma d’indennità unica in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, il supplemento di rendita è versato sotto forma di un’indennità unica il cui importo è definito nelle tabelle allestite dall’UFAS.
  7. Il supplemento di rendita è pagato secondo le stesse modalità della rendita di vecchiaia.
Art. 54 Calcolo delle rendite per superstiti

Quando la persona deceduta ha compiuto l’età indicata qui sotto, l’aumento del reddito medio proveniente da un’attività lucrativa, secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a:| | per cento | | --- | --- | | meno di 23 | 100 | | 23 | 90 | | 24 | 80 | | 25 | 70 | | 26 | 60 | | 27 | 50 | | 28–29 | 40 | | 30–31 | 30 | | 32–34 | 20 | | 35–38 | 10 | | 39–45 | 5 | | più di 45 | 0 |

Art. 54bis Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani
  1. .
  2. Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
  3. La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
  4. Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.

C. Rendite straordinarie

Art. 55 Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani

La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si effettua conformemente all’articolo 54biscapoversi 2 e 3. Gli importi mensili delle rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all’articolo 53 capoverso 2.

D. Riscossione flessibile della rendita

I. Rinvio della rendita

Art. 55bis
Art. 55ter Aumento in caso di rinvio della rendita
  1. In caso di rinvio della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 39 LAVS sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:| Durata del rinvio in anni | e 0–2 mesi | e 3–5 mesi | e 6–8 mesi | e 9–11 mesi | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,4 | | 2 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,5 | | 3 | 17,1 | 18,8 | 20,5 | 22,2 | | 4 | 24,0 | 25,8 | 27,7 | 29,6 | | 5 | 31,5 | | | |

  2. L’importo dell’aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondenti e moltiplicando il risultato per la corrispondente aliquota di aumento secondo il capoverso 1.

  3. In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l’aliquota di aumento è stabilita nuovamente per la percentuale di rendita non più rinviata. L’importo dell’aumento così determinato è pagato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.

  4. Se oltre alla rendita di vecchiaia sono accordate anche rendite per i figli o rendite completive, la somma di tutti gli importi degli aumenti non può superare l’importo dell’aumento della rendita di vecchiaia.

  5. L’importo dell’aumento è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 55quater Dichiarazione di rinvio e revoca
  1. Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se durante questo termine nessuna domanda di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti.
  2. La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale.
  3. Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
  4. Il decesso dell’avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.
  5. Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.

II. Anticipazione della rendita

Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia
  1. Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione effettiva determinata conformemente all’articolo 52 capoverso 1bise sul reddito fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio della riscossione anticipata della rendita.
  2. In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata sono utilizzate le medesime basi di calcolo applicate all’inizio della riscossione anticipata.
  3. Un aumento della percentuale di rendita anticipata va richiesto mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.
  4. Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita è fissata conformemente alle disposizioni generali per il calcolo della rendita di cui all’articolo 29bisLAVS. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato al raggiungimento dell’età di riferimento conformemente all’articolo 51biscapoverso 2.
Art. 56bis Riduzione in caso di anticipazione della rendita
  1. In caso di anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:| Durata dell’anticipazione in anni |
    e mesi | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | | 1 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,0 | | 2 | 13,6 | | | | | | | | | | | |

  2. In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, è stabilita una nuova aliquota di riduzione per la percentuale di rendita anticipata aggiuntiva.

  3. Al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l’importo definitivo della riduzione. A tal fine la somma delle rendite anticipate non ridotte è divisa per il numero di mesi durante i quali la rispettiva rendita o percentuale di rendita è stata riscossa anticipatamente; il risultato è moltiplicato per l’aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di riscossione anticipata. L’importo della riduzione della rendita applicabile a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento risulta dalla somma degli importi delle riduzioni determinati per le singole percentuali di rendita.

  4. L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 56ter Rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d’invalidità
  1. Se un assicurato che riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia richiede prestazioni dell’assicurazione invalidità durante il periodo di riscossione anticipata e si vede accordare una rendita d’invalidità secondo l’articolo 29 LAI, può rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita d’invalidità.
  2. La rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente che è stata versata tra l’inizio del diritto alla rendita d’invalidità e la rinuncia alla riscossione anticipata va restituita. L’importo da restituire può essere compensato con la rendita d’invalidità versata retroattivamente.
  3. Se la riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita inizia dopo la presentazione della richiesta all’assicurazione per l’invalidità e prima della concessione della rendita d’invalidità, l’assicurato può revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall’inizio della riscossione anticipata della rendita.
  4. Se è revocata, la rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente va restituita. L’importo da restituire può essere compensato con la rendita d’invalidità versata retroattivamente.
Art. 56quater Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione
  1. In deroga all’articolo 56biscapoverso 1, per le donne appartenenti alla generazione di transizione ai sensi dell’articolo 34biscapoverso 3 LAVS che riscuotono anticipatamente la rendita vale quanto segue: a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:| Durata dell’anticipazione in anni |
    e mesi | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | | 2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | | 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | | b. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS ma inferiore o uguale al quintuplo del medesimo, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:| Durata dell’anticipazione in anni |
    e mesi | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | | 1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | | 2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | | 3 | 6,5 | | | | | | | | | | | | c. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quintuplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:| Durata dell’anticipazione in anni |
    e mesi | | --- | --- | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 0 | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | | 1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | | 2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | | 3 | 10,5 | | | | | | | | | | | |

  2. L’aliquota di riduzione è stabilita sulla base del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al momento dell’anticipazione. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sull’aliquota di riduzione.

Art. 57

E. Calcolo anticipato della rendita

Art. 58 Diritto e costi
  1. Le persone assicurate o che lo sono state, e i loro coniugi, possono chiedere un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia o delle rendite per i superstiti.
  2. I calcoli anticipati sono gratuiti.
  3. Per il calcolo anticipato di una rendita di vecchiaia può eccezionalmente essere riscosso un emolumento di 300 franchi al massimo se:
    1. una persona ha meno di 40 anni o ha già chiesto un calcolo negli ultimi cinque anni; e
    2. la domanda non è inoltrata per un motivo specifico, quale il cambiamento di stato civile, la nascita di un figlio, la perdita del lavoro o l’inizio di un’attività indipendente.
Art. 59 Competenza

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell’inoltro della domanda. L’articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti della presente ordinanza si applicano per analogia.

Art. 60 Basi di calcolo
  1. Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56quater. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell’anticipazione della rendita.
  2. La cassa di compensazione può effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti nella domanda.
  3. La cassa di compensazione si procura d’ufficio gli estratti di conti.
Art. 61a66

F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari

Art. 66bis Assegno per grandi invalidi
  1. L’articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 1961sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
  2. Gli articoli 87–88bisOAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
  3. È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43biscapoverso 1bisLAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
Art. 66ter Mezzi ausiliari
  1. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.
  2. Gli articoli 14bise 14terOAIsono applicabili per analogia.

G. Rapporto con l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni

Art. 66quater
  1. Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l’assegno per grandi invalidi dell’AVS all’assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.
  2. Se l’assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all’assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l’importo dell’assegno per grandi invalidi che l’AVS avrebbe dovuto pagare all’assicurato se non si fosse infortunato.

H. Disposizioni varie

I. Esercizio del diritto

Art. 67
  1. **** Il diritto alla rendita o all’assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito.Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l’autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani. 1bis. Soltanto l’avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente. 1ter. L’articolo 66 OAIè applicabile all’esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari. 1quater. Se l’avente diritto a una rendita di vecchiaia muore, la richiesta di nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29biscapoversi 3 e 4 LAVS può essere inoltrata dai superstiti.
  2. Una volta l’anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.

II. Determinazione delle rendite

Art. 68 Rendite ordinarie
  1. Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.
  2. Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l’avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.
  3. La decisione di assegnazione della rendita dev’essere notificata alle parti, segnatamente:
    1. all’avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
    2. alla terza persona o all’autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
    3. all’assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni;
    4. .
Art. 69

III. Determinazione dell’assegno per grandi invalidi

Art. 69bis Richiesta
  1. Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all’assegno per grande invalido.
  2. .
  3. La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all’ufficio dell’assicurazione per l’invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).
Art. 69ter Accertamento della grande invalidità

Gli articoli 69–72bisOAIsono applicabili per analogia.

Art. 69quater Deliberazione
  1. Ultimata l’istruttoria, di regola solo l’ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell’articolo 125bis.
  2. Gli articoli 74tercapoverso 1 lettera f e 74quaterOAIsono applicabili per analogia.
Art. 69quinquies Decisione

La decisione concernente l’assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all’articolo 68 capoverso 3 e all’ufficio AI competente.

IV. Disposizioni procedurali comuni

Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’UCC i dati necessari alla tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

Art. 70bis Avviso obbligatorio
  1. L’avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l’autorità alla quale è pagata la rendita o l’assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.
  2. Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all’ufficio AI.

V. Pagamento della rendita e dell’assegno per grandi invalidi

Art. 71 Modo di pagamento
  1. .
  2. Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.
  3. I versamenti diretti secondo l’articolo 44 capoverso 1 LAVS sono effettuati mediante polizze di pagamento con numeri di riferimento della Posta Svizzera.
Art. 71bis
Art. 71ter Versamento della rendita per i figli
  1. Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
  2. Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
  3. Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
Art. 72 Termini

Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.

Art. 73 Prova del pagamento

La prova del pagamento delle rendite o dell’assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.

Art. 74 Misure di garanzia
  1. .
  2. Le casse di compensazione procedono a verificare se l’avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall’UCC. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.
  3. In caso di rendite pagate a persone residenti all’estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.
Art. 75 Cumulo con altri pagamenti di rendite

Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all’avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall’associazione fondatrice.

Art. 76
Art. 76bis

VI. Ricupero e impossibilità di restituzione

Art. 77 Ricupero delle rendite non ricevute

Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all’articolo 46 LAVS.

Art. 78e79
Art. 79bis Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili
  1. Se l’esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev’essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.
  2. .
Art. 79ter Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi

Gli articoli 77 e 79bissono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.

VII. .

Art. 79quater

Capo quarto: Organizzazione

A. .

Art. 80
Art. 81e82

B. Casse di compensazione professionali

I. In generale

Art. 83 Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione
  1. Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, nel senso dell’articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzeroo in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO).
  2. Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente nell’intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d’ordine professionale o le stesse funzioni economiche.
  3. Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un’intera regione linguistica di un Cantone.
Art. 84 Costituzione di casse di compensazione in comune

Conformemente all’articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita congiuntamente da più associazioni professionali svizzere o associazioni interprofessionali.

Art. 85 Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professionale

La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all’UFAS fino al 1° apriledell’anno precedente la costituzione, mediante l’elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.

Art. 86 Applicazione regolare dell’assicurazione

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall’inizio l’applicazione regolare dell’assicurazione.

Art. 87 Costituzione provvisoria delle casse

Un’associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L’autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i sei mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.

II. .

Art. 88a91

III. Prestazione della garanzia

Art. 92 Disposizioni applicabili

In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 4 gennaio 1938relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

Art. 93 Pegno di cartevalori
  1. Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934sulle banche e casse di risparmio.
  2. .
Art. 94 Liberazione
  1. Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.
  2. Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi cinque anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.
  3. .
Art. 95 Fideiussioni
  1. Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA e dell’articolo 70 LAVS.
  2. Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l’assicurazione sulle cauzioni.
  3. Sono applicabili le disposizioni del COrelative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.
Art. 96 Forma e durata delle fideiussioni
  1. La fideiussione dev’essere stipulata su modulo ufficiale.
  2. La fideiussione dev’essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di sei mesi.
Art. 97 Importo della garanzia

Per la fissazione dell’importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell’anno civile precedente. Se l’importo della garanzia non è più conforme alle prescrizioni legali, l’UFAS assegna all’associazione fondatrice un termine massimo di tre mesi per coprire la differenza.

IV. Costituzione della cassa

Art. 98 Domanda

La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all’UFAS; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell’associazione.

Art. 99 Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti
  1. Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l’entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.
  2. La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.
  3. Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell’UFAS, partecipare in qualsiasi momento all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.
  4. Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell’UFAS, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.
  5. La partecipazione di altre associazioni di salariati all’amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall’amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.
  6. L’UFAS assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

V. Regolamento della cassa

Art. 100 Approvazione

Il regolamento della cassa deve essere presentato all’UFAS il quale ha la competenza di approvarlo.

Art. 101 Contenuto
  1. Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.
  2. .

VI. Comitato direttivo della cassa

Art. 102 In generale
  1. Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.
  2. Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall’associazione che lo ha nominato. È fatto salvo l’articolo 72b lettere f e g LAVS.
  3. Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.
Art. 103 Sedute
  1. Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.
  2. La convocazione del comitato direttivo della cassa dev’essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all’ordine del giorno e, di regola, almeno dieci giorni prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all’unanimità di tutti i membri del comitato.
Art. 104 Compiti e competenze
  1. Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l’organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.
  2. I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell’intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.
Art. 105 Rappresentanza delle associazioni di salariati
  1. Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che hanno la forma giuridica di un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzeroo di una società cooperativa ai sensi degli articoli 828 e seguenti COe cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione.
  2. Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.
  3. Le associazioni di salariati interessate devono provare all’UFAS che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati e dell’UFAS i documenti necessari per la prova.
  4. .

VII. Gerente della cassa

Art. 106
  1. .
  2. I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.
  3. Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.

VIII. Scioglimento della cassa di compensazione

Art. 107
  1. L’UFAS determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l’assegnazione dell’eventuale sostanza restante.
  2. La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell’articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell’articolo 60 capoverso 2 secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L’UFAS può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.
Art. 107a Riserve di liquidazione
  1. L’ammontare delle riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento (riserve di liquidazione) è calcolato in funzione del numero dei casi di rendita e dei conti individuali gestiti dalla cassa di compensazione.
  2. L’UFAS stabilisce le modalità di calcolo.

C. Casse di compensazione cantonali

Art. 108 Organizzazione dell’istituto delle assicurazioni sociali

Se fanno parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bisLAVS, la cassa di compensazione e l’ufficio AI sono organizzati quali unità organizzative a sé stanti.

Art. 109 Rappresentanza esterna

La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.

Art. 109a Commissione amministrativa

Nella commissione amministrativa dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali i rappresentanti del Governo cantonale o dell’Amministrazione cantonale non possono rappresentare la maggioranza.

D. Casse di compensazione della Confederazione

I. Cassa di compensazione federale

Art. 110 Costituzione e organizzazione
  1. Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell’ambito dell’Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.
  2. La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Questo è autorizzato a emanare, d’accordo con il DFI le prescrizioni necessarie concernenti l’organizzazione, l’affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.
Art. 111 Affiliazione alla Cassa

Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l’Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.

Art. 112

II. Cassa svizzera di compensazione

Art. 113
  1. Nell’ambito dell’UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l’applicazione dell’assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.
  2. Il DFF emana, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI, il regolamento della cassa.

E. Agenzie delle casse di compensazione

Art. 114 Agenzie delle casse di compensazione professionali
  1. Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l’UFAS, ordina, a richiesta degli interessati, l’istituzione di agenzie.
  2. L’istituzione di un’agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall’UFAS, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.
  3. L’istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.
Art. 115 Agenzie delle casse di compensazione cantonali
  1. I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell’articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.
  2. L’istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.
Art. 116 Compiti delle agenzie
  1. Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all’articolo 61 capoverso 1 LAVS.
  2. Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.
  3. Se a un’agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all’occorrenza, rettificarle.

F. Affiliazione alle casse

I. Cassa competente a riscuotere i contributi

Art. 117 Datori di lavoro e persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente
  1. Se un datore di lavoro o una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di tre o di cinque anni indicato nell’articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l’affiliazione alla cassa designata.
  2. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non sono membri di un’associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l’azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell’amministrazione o dell’azienda, con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determinante il luogo dove si trova l’amministrazione, l’azienda o una parte principale di questa.
  3. Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell’azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l’UFAS può consentire eccezioni.
  4. I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 1.
Art. 118 Persone che non esercitano un’attività lucrativa
  1. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.
  2. Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall’anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.
  3. Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all’estero assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.
  4. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l’UFAS può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.
Art. 119 Salariati, in casi particolari
  1. Competente a riscuotere i contributi del personale di un’associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.
  2. La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest’ultimo regola già i conti con un’altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.
Art. 120 Disposizioni particolari
  1. Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un’associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF).
  2. Se un’azienda cantonale o comunale, membro di un’associazione fondatrice, forma una parte dell’amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l’azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
  3. È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.
Art. 121 Passaggio da una cassa all’altra
  1. Il passaggio da una cassa all’altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell’affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.
  2. L’ammissione a un’associazione fondatrice non può giustificare l’affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l’ammissione è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l’appartenenza all’associazione.
  3. Se l’acquisto della qualità di membro di un’associazione professionale implica il passaggio da una cassa all’altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.
  4. Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell’ex-membro dell’associazione.
  5. Il passaggio da una cassa di compensazione all’altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all’altra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L’UFAS può consentire eccezioni in casi motivati.

II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite

Art. 122 Rendite ordinarie in Svizzera
  1. Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell’evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.
  2. Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.
  3. I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d’assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.
Art. 123 Rendite ordinarie all’estero
  1. Gli aventi diritto che abitano all’estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L’UFAS può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all’estero.
  2. L’UFAS regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell’evento assicurato.
Art. 124 Rendite straordinarie

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie.

Art. 125 Passaggio da una cassa all’altra

Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto:

  1. quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un’altra cassa di compensazione;
  2. quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all’estero o dall’estero in Svizzera;
  3. quando il beneficiario d’una rendita straordinaria, versata da una cassa cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone;
  4. quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l’UFAS ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento.
Art. 125bis Assegno per grandi invalidi

L’assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all’avente diritto.

Art. 125ter Accrediti per compiti assistenziali

La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.

Art. 125quater Sostituzione di prestazioni dell’AI con prestazioni dell’AVS

La fissazione delle prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la notifica delle decisioni nel caso dei beneficiari di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono di competenza della cassa di compensazione che ha versato fino a quel momento le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.

III. .

Art. 126
Art. 127

G. Compiti delle casse di compensazione

Art. 128
Art. 129 Controllo dell’assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi
  1. Le casse di compensazione professionali hanno l’obbligo di notificare l’affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L’UFAS regola la procedura di notifica.
  2. L’UFAS può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell’assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all’articolo 63 capoverso 2 LAVS.
Art. 130 Condizioni per la delegadi altri compiti
  1. I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono delegarealle casse di compensazione:
    1. compiti inerenti all’assicurazione sociale;
    2. compiti che servono alla previdenza professionale e sociale;
    3. compiti che servono alla formazione e al perfezionamento professionale; oppure
    4. ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici.
  2. Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti.
Art. 131 Procedura per la delega di altri compiti
  1. I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono delegare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti. 1bis. I Cantoni che intendono delegare altri compiti a tutte le casse di compensazione attive sul loro territorio devono presentare un’unica domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.
  2. L’UFAS decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l’autorizzazione di delegare altri compiti alle casse di compensazione.
  3. L’UFAS può revocare l’autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 132 Disposizioni particolari
  1. Le casse di compensazione ricevono un’indennità per l’adempimento dei compiti loro delegati. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall’adempimento di tali compiti non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo l’articolo 69 LAVS.
  2. Le revisioni delle casse secondo l’articolo 68a LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se parte di questi compiti è stata delegata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro secondo l’articolo 68b LAVS si estende pure all’adempimento di tali compiti.
Art. 132bis Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse di compensazione
  1. L’approvazione per l’esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, prevista all’articolo 63b capoverso 1 LAVS, è data dall’UFAS.
  2. La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall’associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell’obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l’adempimento dei compiti.
  3. L’UFAS può revocare l’autorizzazione se l’esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l’applicazione regolare dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 132ter Emolumenti
  1. Le informazioni fornite dall’UCC, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all’obbligo contributivo sono per principio gratuite.
  2. Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Art. 132quater Sistema di gestione dei rischi
  1. La direzione della cassa documenta sistematicamente in un elenco i rischi e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli.
  2. Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente l’elenco dei rischi e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.
Art. 132quinquies Sistema di gestione della qualità
  1. La direzione della cassa stabilisce per scritto l’impostazione e gli obiettivi della gestione della qualità.
  2. Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva una volta l’anno lo stato di attuazione della gestione della qualità e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.
Art. 132sexies Sistema di controllo interno
  1. La direzione della cassa stabilisce per scritto l’impostazione del sistema di controllo interno. Esso deve comprendere tutti i settori di attività.
  2. Lo svolgimento dei controlli deve essere documentato.
  3. Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente il sistema di controllo interno e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.
Art. 132septies Garanzia di un’attività irreprensibile
  1. Il competente organo di nomina emana le prescrizioni sulla garanzia di un’attività irreprensibile delle persone di cui all’articolo 66a LAVS.
  2. Occorre in particolare tenere conto di:
    1. iscrizioni nel casellario giudiziale;
    2. attestati di carenza di beni;
    3. referenze di precedenti datori di lavoro.
  3. Il competente organo di nomina valuta il rispetto delle prescrizioni a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni.
Art. 132octies Relazioni d’interesse
  1. Le relazioni d’interesse delle persone di cui all’articolo 66a LAVS devono essere rilevate dal competente organo di nomina, documentate presso la cassa di compensazione e verificate annualmente.
  2. La cassa di compensazione può pubblicare le relazioni d’interesse.

H. Numero AVS

I. Caratteristiche e assegnazione

Art. 133 Numero AVS

Il numero AVS ha 13 cifre. Esso si compone di:

  1. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);
  2. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell’AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;
  3. un numero di controllo.
Art. 133bis Assegnazione
  1. L’assegnazione del numero AVS è di competenza dell’UCC.
  2. Il numero AVS è assegnato in modo automatizzato non appena:
    1. è comunicata la documentazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar; oppure
    2. la Segreteria di Stato della migrazioneha comunicato i dati di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell’UCC, relativi a:
    1. persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri), 2. persone che dimorano in Svizzera (settore dell’asilo).
  3. In tutti gli altri casi, l’UCC assegna il numero AVS non appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero AVS e dispone dei necessari dati personali.
  4. L’UCC può esigere i dati seguenti:
    1. cognome;
    2. cognome prima del matrimonio;
    3. nomi;
    4. sesso;
    5. data di nascita;
    6. luogo di nascita;
    7. cittadinanza;
    8. vecchio numero AVS;
    9. cognomi e nomi dei genitori;
    10. data del decesso.
  5. Prima di assegnare il numero, l’UCC può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero AVS.
  6. Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero AVS, l’UCC e il servizio o l’istituzione interessati si accordano sugli ulteriori dati da fornire. Se non si giunge a un’intesa, l’UCC stabilisce quali ulteriori dati debbano essere comunicati. Nel farlo tiene in considerazione il probabile onere amministrativo.
Art. 134

II. Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS

Art. 134bis
Art. 134ter Annuncio dell’utilizzazione sistematica del numero AVS
  1. Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate conformemente all’articolo 153c capoverso 1 LAVS a utilizzare sistematicamente il numero AVS annunciano tale utilizzazione all’UCC. Possono effettuare un annuncio collettivo.
  2. L’annuncio comprende in particolare:
    1. la denominazione dell’autorità, dell’organizzazione o della persona autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS;
    2. la designazione della persona responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 153d lettera b LAVS;
    3. la base legale su cui si fonda l’utilizzazione sistematica del numero AVS e la menzione dei compiti legali il cui adempimento richiede questa utilizzazione sistematica.
  3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nell’annuncio deve essere comunicata immediatamente all’UCC.
Art. 134quater Comunicazione e verifica del numero AVS
  1. L’UCC comunica il numero AVS a Infostar, SIMIC, E-VERA e Ordipro subito dopo la sua assegnazione, mediante procedura elettronica automatizzata.
  2. Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero AVS per interi complessi di dati.
  3. Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.
  4. Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.
  5. Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero.
  6. In casi individuali, il numero AVS è comunicato e verificato su richiesta.
Art. 134quinquies Misure per garantire l’utilizzazione del numero AVS corretto
  1. Il numero AVS può essere registrato automaticamente in una banca dati se è stato comunicato:
    1. mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quatercapoversi 2–4;
    2. da un organo esecutivo dell’AVS, Infostar, SIMIC, E-VERA oppure Ordipro.
  2. La registrazione manuale è possibile unicamente dopo la verifica di un numero di controllo.
  3. Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS sono tenute a far verificare periodicamente dall’UCC la correttezza di tutti i numeri AVS e dei relativi dati personali registrati nelle loro banche dati mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quatercapoverso 2 o 4.
Art. 134sexiesa134octies

Hbis. Certificato di assicurazione e conto individuale

Art. 135
Art. 135bis Certificato di assicurazione
  1. Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero AVS, il cognome, i nomi e la data di nascita.
  2. Se la cassa di compensazione chiede l’assegnazione di un numero AVS, il certificato di assicurazione è rilasciato d’ufficio.
Art. 136
Art. 137 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto individuale dei redditi da attività lucrativa sui quali le sono stati versati contributi.

Art. 138 Redditi da registrare
  1. Vanno registrati i redditi provenienti da un’attività lucrativa conformemente all’articolo 30tercapoverso 2 LAVS.
  2. I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.
  3. Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell’articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell’attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.
Art. 139 Periodo di registrazione

Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all’anno.

Art. 140 Contenuto della registrazione
  1. La registrazione comprende:
    1. il numero dell’assicurato;
    2. il numero d’identificazione delle imprese, il numero amministrativo o il numero di conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero AVS del coniuge il cui reddito è stato ripartito;
    3. un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale;
    4. l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi;
    5. il reddito annuo in franchi;
    6. le indicazioni necessarie alla determinazione dell’importo dell’accredito per compiti assistenziali.
  2. Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all’UCC ogni mese nell’anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l’ultima volta entro il 31 ottobre.
Art. 140bis Registrazione del reddito da attività dipendente
  1. Se le condizioni di cui all’articolo 30tercapoverso 3 lettera b LAVS sono adempiute, la cassa di compensazione, previa richiesta scritta della persona assicurata, registra il reddito da attività dipendente sotto l’anno in cui l’attività è stata esercitata. La richiesta può essere inoltrata fino all’insorgere del caso assicurativo.
  2. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
Art. 141 Estratti di conti
  1. L’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente. 1bis. L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.
  2. L’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
  3. Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.

Hter. Sistemi d’informazione per l’esecuzione di convenzioni internazionali

I. Sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

Art. 141bis Scopo, competenza e registrazione dei dati
  1. Il sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali è finalizzato alla registrazione e al trattamento delle richieste di prestazioni nonché allo scambio dei relativi dati tra le istituzioni competenti e l’organismo di collegamento.
  2. Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
  3. Il sistema d’informazione è messo a disposizione dall’UCC.
  4. Le casse di compensazione e gli uffici AI registrano nel sistema d’informazione tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea menzionati nell’allegato II sezione A punti 1–4 e sezione B dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (atti giuridici dell’Unione europea), nella loro versione vincolante per la Svizzera, e secondo altre convenzioni internazionali.
  5. L’UCC può registrare tutti i dati nel sistema d’informazione. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono registrare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.
Art. 141ter Trattamento dei dati
  1. Nel sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali sono registrati tutti i dati prescritti per la determinazione delle prestazioni secondo gli atti giuridici dell’Unione europea e secondo altre convenzioni internazionali, segnatamente:
    1. dati sull’assicurato;
    2. numero AVS;
    3. rischi assicurati;
    4. dati sul reddito e sulle prestazioni assicurative;
    5. dati sul percorso assicurativo e professionale.
  2. L’UCC può trattare tutti i dati. Le casse di compensazione e gli uffici AI possono trattare soltanto i dati che rientrano nel proprio ambito di competenza.

II. Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo

Art. 141quater Scopo, competenza e registrazione dei dati
  1. Il sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo è finalizzato alla determinazione della legislazione applicabile in adempimento di convenzioni internazionali e in applicazione degli articoli 1a e 2 LAVS e allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi.
  2. Il sistema d’informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione dell’assoggettamento assicurativo tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri.
  3. Il sistema d’informazione è messo a disposizione dall’UFAS.
  4. Le casse di compensazione e l’organismo di collegamento registrano nel sistema d’informazione tutti i dati di loro competenza prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell’Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS.
Art. 141quinquies Trattamento dei dati
  1. Nel sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo sono registrati i dati prescritti per la determinazione della legislazione applicabile secondo gli atti giuridici dell’Unione europea, secondo altre convenzioni internazionali e secondo gli articoli 1a e 2 LAVS, segnatamente dati concernenti:
    1. gli assicurati e i loro familiari;
    2. i datori di lavoro degli assicurati e le imprese locali;
    3. la durata e il tipo di attività.
  2. Le casse di compensazione e l’organismo di collegamento possono trattare i dati nell’ambito dei loro compiti legali. I datori di lavoro e gli assicurati possono registrare e consultare i dati.

Hquater. Sistema d’informazione per la trasmissione di richieste

Art. 141sexies
  1. Il sistema d’informazione secondo l’articolo 71 capoverso 4bisLAVS consente ai richiedenti di compilare elettronicamente i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 29 capoverso 2 LPGA.
  2. L’UCC trasmette in modo automatizzato agli organi esecutivi competenti le richieste in forma strutturata e leggibile elettronicamente.
  3. Il sistema d’informazione contiene tutti i dati necessari per rivendicare il diritto alle prestazioni che sono stati registrati direttamente dai richiedenti.

Hquinquies. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazione

Art. 141septies**
  1. Gli organi esecutivi comunicano immediatamente all’UFAS eventuali danni e limitazioni significative nel funzionamento dei sistemi, in particolare in seguito a un ciberincidente, e gli fanno rapporto sulla loro risoluzione.
  2. Le comunicazioni secondo il capoverso 1 non sostituiscono le notifiche di violazioni della sicurezza dei dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legge del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati o alle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le leggi cantonali in materia di protezione dei dati.

J. Regolamento dei conti e dei pagamenti

I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione

Art. 142 Estensione
  1. L’obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. .
  2. Se alla cassa di compensazione sono stati delegati altri compiti conformemente all’articolo 63a capoverso 1 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con l’approvazione dell’UFAS, essere compresi nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.
  3. .
Art. 143 Forme di conteggio e iscrizione dei salari
  1. Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l’articolo 36, i datori di lavoro devono allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione dei datori di lavoro i necessari strumenti e, ove occorra, li aiutano a compilare la dichiarazione. È fatto salvo l’articolo 210.
  2. I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.
  3. I datori di lavoro dichiarano alle casse di compensazione i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore, secondo i tempi e i modi previsti dalle autorità fiscali, allegando copia delle attestazioni che devono inoltrare conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 2012sulle partecipazioni di collaboratore.
Art. 144 Controllo dei conti e dei pagamenti

La cassa di compensazione comunica a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa il relativo numero d’identificazione delle imprese o numero amministrativo, oppure le attribuisce un numero di conteggio. La cassa di compensazione tiene un registro di queste persone.

II. .

Art. 145e146

III. Movimento di fondi delle casse di compensazione

Art. 147 Regola
  1. Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.
  2. Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.
Art. 148 Consegna degli importi disponibili

Le casse di compensazione versano ogni giorno all’UCC, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale. L’UFAS emana le istruzioni sulle modalità del movimento di fondi, d’intesa con l’UCC.

Art. 148bis Registro sul movimento di fondi

Le casse di compensazione tengono un registro sulla determinazione delle loro disponibilità e sugli importi versati all’UCC.

Art. 149 Fabbisogno in denaro
  1. L’UCC mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.
  2. Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all’UCC.
Art. 149bis Mutui

Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le relative domande devono essere indirizzate all’UFAS. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.

IV. Contabilità delle casse di compensazione

Art. 150 Norma

La contabilità delle casse di compensazione riguardante l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d’esercizio e, in ogni momento, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le prestazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti.

Art. 151
Art. 152 Conti correnti
  1. Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.
  2. Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l’obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.
Art. 153
Art. 154 Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti

L’UFAS fissa, d’intesa con l’UCC, il piano dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.

Art. 155 Bilancio e conto d’esercizio

Le casse di compensazione devono presentare all’UCC, entro il 20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d’esercizio e, entro il 20 febbraio dell’anno seguente, un bilancio e un conto d’esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d’esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.

Art. 155a Conto d’amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali
  1. Se vi è un istituto delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bisLAVS, questo deve tenere un bilancio e un conto d’amministrazione separati per ciascuna unità organizzativa e per l’organo direttivo sovraordinato, se ve n’è uno.
  2. L’organo direttivo sovraordinato può rifatturare alle unità organizzative che gli sono subordinate soltanto le spese che hanno un nesso diretto con i loro compiti e che sorgerebbero anche in mancanza di una struttura direttiva superiore.
  3. Le spese che non sono imputabili né alle varie assicurazioni né ai compiti delegati sono a carico del Cantone.

V. Conservazione degli atti

Art. 156
  1. Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.
  2. L’UFAS può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.

K. Copertura delle spese di amministrazione

Art. 157 Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione

Il DFI fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dai lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.

Art. 158 Sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione
  1. Alle casse di compensazione sono accordati sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il DFI stabilisce le condizioni del diritto ai sussidi e le modalità di calcolo dei medesimi.
Art. 158bis Sussidi del Fondo di compensazione per i calcoli anticipati della rendita di vecchiaia, per l’incasso e per le procedure di risarcimento del danno
  1. Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:
    1. 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 58;
    2. 80 franchi per ogni domanda di continuazione ai sensi dell’articolo 88 LEF;
    bbis. 70 franchi per ogni domanda di fallimento secondo l’articolo 166 LEFe 210 franchi per ogni procedura di fallimento chiusa con una decisione del giudice del fallimento secondo l’articolo 268 capoverso 2 LEF; c. 700 franchi per ogni richiesta di risarcimento del danno secondo l’articolo 52 capoverso 1 LAVS fatta valere nei confronti di uno o più datori di lavoro tenuti al risarcimento; l’indennità non è versata per i casi risolti mediante transazione.
  2. L’UFAS è incaricato dell’esecuzione e del controllo.

L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

I. Revisione delle casse

Art. 159 Regola

Per le casse di compensazione vanno svolte tre revisioni secondo l’articolo 68a LAVS, con un rapporto separato per ciascuna di esse:

  1. una revisione principale;
  2. una revisione di chiusura;
  3. una verifica dei sistemi d’informazione.
Art. 160 Estensione
  1. L’estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.
  2. La revisione principale deve comprendere la verifica dell’applicazione materiale del diritto, del regolamento dei conti e dell’organizzazione interna della cassa di compensazione. Essa deve essere effettuata nel corso dell’anno d’esercizio.
  3. La revisione di chiusura deve comprendere la verifica del conto annuale, della corretta imputazione dei costi ai compiti delegati e dell’impiego conforme alla legge dei contributi per le spese di amministrazione e dei sussidi secondo l’articolo 69 capoverso 3 LAVS.
  4. La verifica dei sistemi d’informazione deve comprendere la valutazione dell’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS. Può essere effettuata simultaneamente a una delle altre verifiche o indipendentemente da essa.
  5. L’UFAS emana istruzioni in merito.
Art. 160bis** Revisione dell’esecuzione dei compiti delegati
  1. L’UFAS emana istruzioni per le revisioni dell’esecuzione dei compiti delegati alle casse di compensazione.
  2. Le istruzioni per le revisioni contengono le prescrizioni per la presentazione dei rapporti.
Art. 161 Revisione delle agenzie
  1. Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.
  2. Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l’anno. L’estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie.
  3. .
  4. Previa approvazione dell’UFAS, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 e 2 sono applicabili alle singole agenzie.

II. Controllo dei datori di lavoro

Art. 162 Norma
  1. Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all’articolo 68b LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L’organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica.
  2. Se un datore di lavoro passa da una cassa a un’altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.
  3. Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli e di stabilire i periodi di controllo.A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell’ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.
  4. L’UFAS impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.
Art. 163 Estensione
  1. L’organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.
  2. Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune.
  3. I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.

III. Requisiti per l’ufficio di revisione e il capo revisore

Art. 164 Regola

I requisiti di cui all’articolo 68 capoverso 4 LAVS sono disciplinati negli articoli 11n –11q dell’ordinanza del 22 agosto 2007sui revisori.

Art. 165a168
Art. 169 Rapporti di revisione e di controllo
  1. Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.
  2. I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l’estensione e l’oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L’UFAS può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.
  3. I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l’ufficio di revisione o di controllo.
  4. I rapporti di revisione devono essere trasmessi all’UFAS entro un termine da fissarsi da quest’ultimo. Altri esemplari devono essere inviati direttamente all’UCC, alla cassa di compensazione e alle sue associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.

IIIa . Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro

Art. 170 .
  1. .
  2. Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.
  3. Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l’esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell’articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.

IV. Revisioni complementari e controlli

Art. 171
  1. L’UFAS può, all’occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall’UCC o da un ufficio di revisione riconosciuto.
  2. L’UFAS è competente a ordinare i controlli conformemente all’articolo 72b lettera d LAVS.

M. .

Art. 172e173

N. Ufficio centrale di compensazione

Art. 174 Compiti
  1. All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli articoli 133bis, 134ter–134quinquies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:
    1. .
    2. .
    3. riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell’evento assicurato;
    4. trarre dagli annunci fatti in conformità dell’articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni in denaro correnti le informazioni necessarie richieste dall’UFAS;
    5. comunicare alle casse di compensazione le date di decesso figuranti nel registro degli assicurati, se gli avvisi riguardano beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro delle prestazioni in denaro correnti;
    6. gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI;
    7. confrontare i dati secondo l’articolo 93 LAVS;
    8. gestire il servizio di pseudonimizzazione di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2016sulla registrazione delle malattie tumorali;
    9. per quanto concerne i registri che gestisce, garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei dati conformemente alla legislazione federale sulla protezione dei dati, all’ordinanza del 27 maggio 2020sui ciber-rischi e alle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale;
    10. conservare i dati suscettibili di conferire il diritto a una prestazione per dieci anni dopo l’estinzione dell’ultimo diritto a una prestazione; successivamente, i dati vengono distrutti, se è certo che questi non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente; l’UFAS disciplina i dettagli.
    1bis. L’UCC confronta i dati dell’assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell’anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l’ultima volta entro il 15 novembre.
  2. .
  3. L’UCC stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull’adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all’UFAS.
Art. 175 Organizzazione

L’UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l’organizzazione interna.

O. Vigilanza della Confederazione

Art. 176 Autorità di vigilanza
  1. L’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72 LAVS è l’UFAS.
  2. .
  3. .
  4. L’UFAS disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’UCC e provvede all’impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’UCC sono emanate d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
  5. .
Art. 177 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
  1. I membri della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditàsono nominati per un periodo di quattro anni.
  2. La Commissione stabilisce il suo regolamento.
  3. L’UFAS assume l’ufficio di segretariato della Commissione.
Art. 178
Art. 179 Eliminazione dei difetti

Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l’UFAS le assegna un termine supplementare.

Art. 180 Amministrazione da parte di un commissario
  1. .
  2. Se in applicazione dell’articolo 72b lettera h LAVS si ordina l’amministrazione della cassa di compensazione da parte di un commissario, l’UFAS nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l’organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.
  3. Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell’UFAS. Le spese derivanti dall’amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.
  4. L’amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per l’UFAS.

Capo quinto: .

Art. 181a199

Capo sesto: Contenzioso

Art. 200 Competenze particolari

Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all’estero, l’autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell’assicurato.

Art. 200bis
Art. 201 Competenze delle autorità in materia di ricorso
  1. L’UFAS, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L’UFAS e la Cassa svizzera di compensazione sono anche autorizzati a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.
  2. Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.
Art. 202
Art. 203
Art.203a
Art. 204

Capo settimo: Disposizioni diverse

Art. 205 Diffida
  1. A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi.
  2. Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l’oggetto di una compensazione.
Art. 206 Impiego delle tasse di diffida, delle multe d’ordine, degli interessi di mora e dei supplementi

Il provento delle tasse di diffida, delle multe d’ordine e un quinto degli interessi di mora e dei supplementi secondo l’articolo 14bisLAVS va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione.

Art. 207 Prescrizione

Le infrazioni alle prescrizioni d’ordine e di controllo come pure le multe d’ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all’esecuzione.

Art. 208 Obbligo di denunciare gli atti punibili

I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all’istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli 87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.

Art. 209 Obbligo di informazione
  1. Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.
  2. Le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  3. Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell’esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all’UFAS tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l’esercizio della vigilanza.
Art. 209bis Vertenze concernenti la comunicazione di dati

L’UFAS statuisce in materia di vertenze concernenti la comunicazione dei dati conformemente all’articolo 50a LAVS mediante decisione.

Art. 209ter Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati
  1. Nei casi di cui all’articolo 50a capoverso 4 LAVS, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 1969sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
  2. Per le pubblicazioni di cui all’articolo 50a capoverso 3 LAVS è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
  3. L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.
Art. 209quater Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati

Gli assicuratori contro gli infortuni e l’assicurazione militare secondo l’articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS versano all’UCC un emolumento che copre le spese effettive per l’accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati.

Art. 210 Moduli
  1. L’UFAS ordina l’uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l’uso di altri moduli uniformi.
  2. .
Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento
  1. Le tasse e i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all’estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l’UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS.
  2. L’assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l’articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti addebitati esclusivamente in relazione a questi compiti delegati devono essere finanziati direttamente a carico dei medesimi.
  3. L’UFAS, d’intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione.
Art. 211bis Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS per l’informazione degli assicurati
  1. Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d’importanza nazionale. L’UFAS provvede all’ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.
  2. L’ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall’importanza del progetto in questione.
  3. .
Art. 211ter Esecuzione della procedura di conteggio semplificata
  1. Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione contributi per le spese iniziali legate all’introduzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. L’UFAS provvede all’ideazione e al coordinamento.
  2. Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti accorda alle casse di compensazione sussidi forfetari alle spese di amministrazione per l’esecuzione della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN. Per i datori di lavoro che applicano la procedura di conteggio semplificata, il sussidio forfetario copre le spese di amministrazione che, nonostante una gestione razionale, non possono essere finanziate dai contributi alle spese di amministrazione. L’UFAS provvede all’ideazione e al coordinamento dei sussidi.
  3. In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l’importo da devolvere sottostà all’approvazione del DFI.
Art. 211quater Indennità per spese di esecuzione irrecuperabili
  1. Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all’articolo 68 LEFse è comprovato che il debitore non le paga.
  2. L’UFAS delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.
Art. 211quinquies Assunzione delle spese per i sistemi d’informazione
  1. Le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni:
    1. i sistemi d’informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 63 LAVS;
    2. i sistemi d’informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;
    3. i sistemi d’informazione possono essere sviluppati o gestiti dall’UCC in modo centralizzato ed economico.
  2. L’UFAS verifica l’adempimento delle condizioni e decide, previa consultazione degli organi esecutivi, in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.
Art. 212 Controllo periodico
  1. L’UFAS esamina periodicamente le basi tecniche dell’assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all’approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
  2. Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l’UCC; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell’UFAS. L’elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.
Art. 212bis Rapporto dell’UFAS

L’UFAS stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.

Art. 213
Art. 214 Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato
  1. La riserva della Confederazione per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità giusta l’articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.
  2. Il fondo è amministrato dal DFF.

Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane

Art. 215a219
Art. 220
Art. 221 Restituzione dei sussidi
  1. I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi 25 anni dal pagamento finale.
  2. La restituzione deve essere richiesta dall’UFAS entro cinque anni dall’alienazione.
  3. Per l’importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e postodopo le ipoteche legali esistenti.

Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell’assistenza alle persone anziane

Art. 222 Beneficiari
  1. Hanno diritto agli aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi le organizzazioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale che:
    1. si dedicano essenzialmente all’aiuto alla vecchiaia;
    2. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell’ambito dell’aiuto alla vecchiaia;
    3. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l’indipendenza ed agevolarne i contatti sociali.
  2. L’UFAS stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili.
  3. L’assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. L’ammontare della partecipazione dell’assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.
Art. 223 Versamento degli aiuti finanziari
  1. Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101biscapoverso 1 lettere a e b LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. Per le prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio possono essere versati aiuti finanziari soltanto se le prestazioni sono fornite da volontari.
  2. Gli aiuti finanziari per i compiti permanenti di cui all’articolo 101biscapoverso 1 lettera c LAVS sono versati sotto forma di importi forfettari. Per progetti di sviluppo di durata limitata possono essere concessi aiuti finanziari a titolo supplementare.
  3. Gli aiuti finanziari per i compiti di cui all’articolo 101biscapoverso 1 lettere d LAVS sono versati in funzione del numero di prestazioni fornite. I requisiti per la formazione continua del personale ausiliario sono disciplinati nel contratto di prestazioni.
  4. L’UFAS stabilisce le basi di calcolo nei contratti di prestazioni e può subordinare il versamento degli aiuti finanziari a condizioni ed obblighi.
Art. 224 Ammontare degli aiuti finanziari
  1. Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per prestazioni appropriate, conformi ai bisogni, efficaci ed economiche. L’ammontare degli aiuti finanziari è fissato in funzione del volume e della portata del campo d’attività dell’organizzazione. Si tiene conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevolmente sostenere, nonché delle prestazioni finanziarie di terzi.
  2. Sono computati soltanto i costi effettivi. Di regola, gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento dei costi effettivi. Questo limite può essere aumentato fino all’80 per cento in casi eccezionali, se un’organizzazione, in considerazione della sua struttura e dei suoi scopi, ha possibilità di finanziamento limitate e la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento di un compito.
Art. 224bis Importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari
  1. Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni, tenendo conto del rincaro, l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni per l’assistenza alle persone anziane e la partecipazione finanziaria dell’assicurazione alle prestazioni dell’aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 222 capoverso 3.
  2. L’UFAS stabilisce le basi per la fissazione dell’importo massimo. Verifica l’appropriatezza, l’economicità e l’efficacia degli aiuti finanziari concessi e determina il bisogno.
  3. I mandati esterni conferiti per verificare l’appropriatezza, l’economicità e l’efficacia degli aiuti finanziari e per determinare il bisogno sono a carico dell’assicurazione. Sull’arco di quattro anni, i costi non possono superare lo 0,3 per cento del volume complessivo annuo degli aiuti finanziari versati.
Art. 224ter Ordine di priorità
  1. Se i finanziamenti richiesti superano l’importo dei mezzi disponibili, questi ultimi vengono attribuiti secondo le seguenti priorità:
    1. lavori necessari per il coordinamento dei diversi campi di attività e operatori dell’assistenza alle persone anziane a livello nazionale;
    2. lavori di sviluppo che forniscono contributi sostanziali al miglioramento dell’assistenza alle persone anziane a livello nazionale;
    3. formazioni continue per il personale ausiliario;
    4. prestazioni di consulenza per le persone anziane e i loro familiari;
    5. ulteriori prestazioni destinate in particolare a persone vulnerabili;
    6. altre prestazioni.
  2. L’UFAS disciplina i dettagli.
Art. 225 Procedura
  1. Le organizzazioni che richiedono aiuti finanziari dovranno fornire indicazioni sull’organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.
  2. L’UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.
  3. Stabilisce quali documenti devono essere presentati dall’organizzazione, vigente il contratto, e fissa i termini. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo valido, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione degli aiuti finanziari di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
  4. L’UFAS esamina i documenti e stabilisce gli aiuti finanziari dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.
  5. L’organizzazione è tenuta ad informare in qualsiasi momento l’UFAS circa l’impiego degli aiuti finanziari e a garantire agli organi di controllo l’accesso alla contabilità analitica.

Capo decimo: Disposizioni finali

Art. 226 Entrata in vigore ed esecuzione
  1. Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.
  2. Gli articoli 22 a 26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.
  3. Il DFI è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all’UFAS.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985

Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995

  1. .b. Conversione delle rendite in corso1Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue:
  2. se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 15,6 e diviso per 1,2.
  3. se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 48.2Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.c. Età flessibile per il godimento della rendita1Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS.2All’atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell’AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.3Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell’importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l’articolo 56bis capoverso 1 è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro1La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest’ultimo versa la rendita o l’assegno per grandi invalidi.2Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.3Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.4I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d’assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un’istituzione d’assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.5I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un’autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.6I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.

Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996

Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998

1I contratti di prestazioni ai sensi dell’articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.2Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all’articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000

Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007

1Gli articoli 8bise 8tersono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dall’entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data.2Per la determinazione del reddito di un’attività lucrativa indipendente nell’anno di entrata in vigore della modifica dell’articolo 18 capoverso 1bis, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell’anno e nell’anno immediatamente precedente.

Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007

1Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero AVS secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008:

  1. l’AVS secondo la LAVS;
  2. l’assicurazione per l’invalidità secondo la LAI;
  3. le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  4. l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952sulle indennità di perdita di guadagno;
  5. gli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF.2Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 1982sull’assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero AVS conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008.3Fino al 31 dicembre 2008, l’UCC assegna, oltre al numero AVS secondo il nuovo diritto, anche il numero AVS secondo il diritto anteriore.

Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007

La presente modifica degli articoli 222–225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010

1Le disposizioni concernenti le indennità per le comunicazioni fiscali giusta gli articoli 27 capoverso 4 e 29 capoverso 7 si applicano alle comunicazioni fiscali trasmesse a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.2Per ogni anno di contribuzione, le autorità fiscali che non trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono, per ogni persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo e per ogni salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le seguenti indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti:

  1. per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi;
  2. per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi;
  3. per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi;
  4. per le comunicazioni trasmesse a partire dal 2014: 3 franchi.

Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012

Per quanto concerne gli obblighi di attestazione di cui all’articolo 143 capoverso 3, è applicabile per analogia l’articolo 18 (Disposizioni transitorie) dell’ordinanza del 27 giugno 2012sulle partecipazioni di collaboratore.

Indice

Capo primo: Persone assicurateA. AssoggettamentoB. Esenzioni dall’assicurazioneAbrogato Art. 4C. Adesione all’assicurazioneI. Persone occupate all’estero da un datore di lavoro in SvizzeraII. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionaleIII. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all’esteroIV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicuratoCapo secondo: ContributiA. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativaAbrogato Art. 6bisI. Contributi previsti sul reddito proveniente da un’attività dipendenteAbrogato Art. 10Abrogato Art. 12II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività indipendente1. In generale2. Fissazione e determinazione dei contributiAbrogato Art. 26B. Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativaC. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un’attività lucrativaD. Contributi dei datori di lavoroE. Riscossione dei contributiI. In generaleII. Contributi paritariIII. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributiIV. InteressiF. Garanzia degli erediCapo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidiA. Diritto alla renditaAbrogato Art. 48B. Rendite ordinarieAbrogato Art. 52h C. Rendite straordinarieD. Riscossione flessibile della renditaI. Rinvio della renditaII. Anticipazione della renditaE. Calcolo anticipato della renditaF. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliariG. Rapporto con l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuniArt. 66quaterH. Disposizioni varieI. Esercizio del dirittoArt. 67II. Determinazione delle renditeAbrogato Art. 69III. Determinazione dell’assegno per grandi invalidiIV. Disposizioni procedurali comuniV. Pagamento della rendita e dell’assegno per grandi invalidiAbrogato Art. 71bisAbrogato Art. 76Abrogato Art. 76bisVI. Ricupero e impossibilità di restituzioneVII. .Abrogato Art. 79quaterCapo quarto: OrganizzazioneA. .Abrogati Art. 80 a 82B. Casse di compensazione professionaliI. In generaleII. .III. Prestazione della garanziaIV. Costituzione della cassaV. Regolamento della cassaVI. Comitato direttivo della cassaVII. Gerente della cassaArt. 106VIII. Scioglimento della cassa di compensazioneArt. 107C. Casse di compensazione cantonaliOrganizzazione dell’istituto delle assicurazioni sociali Art. 108D. Casse di compensazione della ConfederazioneI. Cassa di compensazione federaleAbrogato Art. 112II. Cassa svizzera di compensazioneArt. 113E. Agenzie delle casse di compensazioneF. Affiliazione alle casseI. Cassa competente a riscuotere i contributiII. Cassa competente a fissare e a pagare le renditeIII. .Abrogati Art. 126 e 127G. Compiti delle casse di compensazioneAbrogato Art. 128H. Numero AVSI. Caratteristiche e assegnazioneAbrogato Art. 134II. Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVSHbis. Certificato di assicurazione e conto individualeAbrogato Art. 135Abrogato Art. 136Hter. Sistemi d’informazione per l’esecuzione di convenzioni internazionaliI. Sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionaliII. Sistema d’informazione nell’ambito dell’assoggettamento assicurativoHquater. Sistema d’informazione per la trasmissione di richiesteHquinquies. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazioneJ. Regolamento dei conti e dei pagamentiI. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazioneII. .III. Movimento di fondi delle casse di compensazioneIV. Contabilità delle casse di compensazioneAbrogato Art. 151Abrogato Art. 153V. Conservazione degli attiArt. 156K. Copertura delle spese di amministrazioneL. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoroI. Revisione delle casseII. Controllo dei datori di lavoroIII. Requisiti per l’ufficio di revisione e il capo revisoreIIIa . Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoroIV. Revisioni complementari e controlliArt. 171M. .N. Ufficio centrale di compensazioneO. Vigilanza della ConfederazioneCapo quinto: .Capo sesto: ContenziosoAbrogato Art. 200bisAbrogati Art. 202 e 203Abrogato Art. 203a Abrogato Art. 204Capo settimo: Disposizioni diverseAbrogato Art. 213Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anzianeAbrogato Art. 220Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell’assistenza alle persone anzianeCapo decimo: Disposizioni finaliDisposizione finale della modifica del 17 giugno 1985Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012.

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Decisioni

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