Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.
Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.
Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.
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