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Art. 37m

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.
  2. Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.
  3. Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

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