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Art. 37l

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Una banca può trasferire averi non rivendicati a un’altra banca senza il consenso dei creditori.
  2. Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice.
  3. Nell’ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.
  4. Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati.

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