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Art. 37j

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento in base all’elenco dei depositanti di cui all’articolo 37h capoverso 4 lettera c.
  2. Invita immediatamente i depositanti indicati nel piano di pagamento a fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti.
  3. L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento provvede affinché i depositi garantiti siano pagati immediatamente ai depositanti, ma al più tardi il settimo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle istruzioni.
  4. Se l’importo messo a disposizione dal responsabile della garanzia dei depositi non è sufficiente per pagare i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento immediato è effettuato proporzionalmente.
  5. Il termine di cui al capoverso 3 è prolungato o sospeso per i depositi:
    1. che sono oggetto di pretese complesse o poco chiare;
    2. che oggettivamente non esigono un pagamento rapido; o
    3. per i quali sono state fornite istruzioni di pagamento imprecise o poco chiare.
  6. I depositi di cui al capoverso 5 sono definiti più precisamente nel quadro dell’autodisciplina che la FINMA deve approvare.

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