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Art. 37i

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell’articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.
  2. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.1
  3. In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:
    1. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
    2. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.
  4. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

  2. Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

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