Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell’articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.
Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l’importo corrispondente a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento designato dalla FINMA.1
In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:
vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.