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Art. 37f

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all’estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.
  2. Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

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