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Art. 37e

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, i liquidatori del fallimento compilano lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopongono per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione delle pretese ai sensi dell’articolo 260 LEF1non sono considerati.2
  2. Prima della loro approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. L’avviso del deposito e dell’approvazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA.3
  3. La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

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