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Art. 31b

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un’adeguata controprestazione.
  2. Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente.

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