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Art. 31a

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.
  2. Se i creditori che rappresentano più della metà dell’ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF1rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33–37g .
  3. I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.2

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811;FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

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