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Art. 2bis

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Sottostanno ai capi undicesimo, dodicesimo e dodicesimoa della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento:1
    1. le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera;
    2. le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).
  2. Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza.
  3. La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

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