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Art. 2

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia:
    1. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;
    2. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.1
  2. La FINMA2emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.
  3. Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l’autorizzazione della FINMA.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  2. Nuova espressione giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246;FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

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