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Art. 1a

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e:
    1. accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e
    2. non investono tali depositi o beni né corrispondono interessi sugli stessi.1
  2. Il Consiglio federale può adeguare l’importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della competitività e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.
  3. Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:
    1. delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all’importanza degli stessi;
    2. disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme);
    3. disporre di risorse finanziarie adeguate;
    4. 2 assicurare che le persone incaricate dell’amministrazione e gestione godano di buona reputazione e offrano la garanzia di un’attività irreprensibile;
  4. Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
    1. 3 la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)4;
    2. le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del CO5, di cui tuttavia non è applicabile l’articolo 727a capoversi 2–5;
    3. le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 o 4bisdella legge del 16 dicembre 20056sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 20077sulla vigilanza dei mercati finanziari;
    4. 8 ai depositi del pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale detenuti dalle persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposizioni sui depositi privilegiati (art. 37a ) e sul pagamento immediato (art. 37b ); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.
  5. In casi particolari la FINMA può dichiarare applicabili i capoversi 1–4 anche alle persone che accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi, o si prestano pubblicamente per tale scopo, e non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi, sempre che la protezione dei clienti sia garantita mediante misure particolari.
  6. Se il valore soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 1a . È fatto salvo il capoverso 5.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

  4. RS 220

  5. Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  6. RS 221.302

  7. RS 956.1

  8. Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221).

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