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Art. 1bis

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale

È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e:

  1. accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo;
  2. 1 accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale, oppure si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o beni o corrisponde interessi sugli stessi; o
  3. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un’unità economica.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732;FF 2020 5647).

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