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Art. 16

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale

Per valori depositati ai sensi dell’articolo 37d della legge si intendono:1

  1. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti; 1bis.2 i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attribuiti: a. individualmente al cliente deponente, o b. a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata;
  2. le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti;
  3. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767;FF 2002 7175).

  2. Introdotto dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221).

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