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Art. 14b

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Per l’acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l’obbligo di annunciare, l’onere della prova e l’obbligo di identificazione come per l’acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i –697k e 697m CO1).
  2. La banca cooperativa iscrive nell’elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa.
  3. Oltre alle disposizioni relative all’elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull’elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l CO).

Footnotes

  1. RS 220

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