Mediante modifica dello statuto, l’assemblea generale può autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l’ammontare nominale dell’aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d’amministrazione.
Per gravi motivi, il consiglio d’amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell’interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.
Per il resto, si applicano le disposizioni del CO1sull’aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti:
articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all’ammontare dell’aumento autorizzato del capitale);
articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d’opzione);
articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);
articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all’ammontare dell’aumento autorizzato del capitale di partecipazione).