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Art. 12

952.0LBCRFederal Act1 mar 1935Fonte originale
  1. Mediante modifica dello statuto, l’assemblea generale può autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l’ammontare nominale dell’aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d’amministrazione.
  2. Per gravi motivi, il consiglio d’amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell’interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.
  3. Per il resto, si applicano le disposizioni del CO1sull’aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti:
    1. articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all’ammontare dell’aumento autorizzato del capitale);
    2. articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d’opzione);
    3. articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);
    4. articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all’ammontare dell’aumento autorizzato del capitale di partecipazione).

Footnotes

  1. RS 220

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