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Art. 9c

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. I gestori dell’infrastruttura hanno diritto a un compenso per l’utilizzazione della loro infrastruttura (prezzo di traccia).
  2. Le imprese interessate disciplinano in una convenzione i dettagli del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).
  3. Il prezzo di traccia è stabilito in modo non discriminatorio. Copre almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l’UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta. 3bis. Per prestazioni di manovra nel traffico merci l’UFT può stabilire un prezzo di traccia inferiore ai costi marginali.1
  4. Il prezzo di traccia è stabilito tenendo conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell’impatto ambientale dei veicoli e della domanda.
  5. Nel trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall’UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente.
  6. Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e ne disciplina la pubblicazione. Assicura che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della LF del 21 mar. 2025 sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 749;FF 2024 300).

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