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Art. 9b

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce in un programma di utilizzazione della rete il numero minimo di tracce da riservare ai singoli generi di trasporto. Al riguardo considera in particolare:
    1. gli scopi degli investimenti effettuati o decisi dalla Confederazione, dai Cantoni e dai privati per il traffico ferroviario;
    2. la richiesta di catene di trasporto concertate nel traffico viaggiatori e merci;
    3. le capacità necessarie per soddisfare la domanda prevista nel traffico viaggiatori e merci;
    4. la possibilità di ottenere un’esecuzione economica del traffico viaggiatori e merci per ferrovia.
  2. Se necessario, il Consiglio federale adegua il programma alle mutate condizioni.
  3. I gestori dell’infrastruttura elaborano un piano di utilizzazione della rete per ciascuno dei sei anni che precedono ogni anno d’orario. Nel piano concretizzano il programma di utilizzazione della rete e stabiliscono in particolare la ripartizione giornaliera e settimanale delle tracce per i singoli generi di trasporto. Sottopongono il piano per approvazione all’UFT.
  4. Le tracce sono attribuite conformemente ai piani di utilizzazione della rete. Nella misura in cui esistano capacità libere, la priorità è data al traffico viaggiatori cadenzato. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto delle esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio.
  5. L’UFT disciplina la procedura di attribuzione delle tracce e i dettagli relativi ai piani di utilizzazione della rete. Può stabilire il modo di procedere per il caso in cui vi siano più ordinazioni della stessa traccia.1

Footnotes

  1. Per. introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711).

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