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Art. 84

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale

L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono:

  1. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
  2. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;

c all’UFT;

d. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

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