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Art. 83a

742.101LferrFederal Act1 lug 1958Fonte originale
  1. L’UFT informa le competenti autorità estere nel caso in cui:
    1. vieta a una persona di un’impresa estera che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario l’esercizio di tale attività;
    2. ritira una licenza estera valida in Svizzera;
    3. annulla la validità in Svizzera di una licenza estera.
  2. Le licenze ritirate sono trasmesse immediatamente all’autorità estera che le ha rilasciate.

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